CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3813
Reddito di cittadinanza – Legge regionale n. 2/2004 – Delega ai Comuni dell’attività di ricezione e selezione delle domande di pagamento – Prestazione riconosciuta nei limiti degli stanziamenti dei fondi regionali – Concorrente legittimazione passiva dei Comuni
Rilevato che
Il Tribunale di Napoli ha rigettato il gravarne del Comune di Pozzuoli avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli che lo aveva condannato a corrispondere a D.F. l’importo di € 1.335,62, dovutogli quale reddito di cittadinanza previsto dalla legge reg. n. 2 del 19 febbraio 2004, per gli anni 2004 e 2005, giudicando infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ente appellante.
Avverso questa sentenza il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione e depositato una memoria; il D. non ha svolto difese.
Considerato che
Il Comune di Pozzuoli con un unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, e 9 della legge reg. n. 2 del 2004, e 1, comma 208, della legge reg. n. 4 del 15 marzo 2011, per essere stato ritenuto legittimato passivo a resistere alla domanda attorea di attribuzione del reddito di cittadinanza, legittimazione che spetterebbe invece alla Regione Campania, la quale provvedeva al finanziamento della suddetta misura assistenziale e aveva delegato ai Comuni soltanto l’attività di ricezione e selezione delle domande di pagamento.
Il motivo non contiene specifiche censure alla sentenza impugnata, la quale ha dichiarato la legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli, concorrente con la Regione Campania, sulla base di argomentazioni coerenti con i dati normativi.
La legge regionale n. 2 del 2004 ha attribuito ai Comuni “la gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza” – costituente “misura di contrasto alla povertà e all’esclusione e… strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale”, a norma dell’art. 2 della stessa legge – ai quali spetta la ricezione, l’istruttoria delle domande dei richiedenti, la verifica delle condizioni dichiarate e documentate dagli aspiranti aventi diritto, l’erogazione dei fondi assegnati e l’effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate (artt. 4 e 5).
Tali dati confermano la sussistenza della concorrente legittimazione passiva dei Comuni, la quale non può essere esclusa in ragione del fatto che il reddito è riconosciuto nei limiti degli stanziamenti dei fondi regionali, cioè “fino all’esaurimento delle risorse disponibili assegnate” dalla Regione Campania (art. 1, comma 208, della legge reg. n. 4 del 2011).
I precedenti richiamati nella memoria del Comune non giustificano una conclusione in senso diverso, non essendosi pronunciati espressamente sul tema della legittimazione passiva: con l’ordinanza n. 17743 del 2018 la Corte ha cassato l’impugnata sentenza che aveva accolto la domanda di pagamento del reddito di cittadinanza nei confronti dello stesso Comune di Pozzuoli e della Regione Campania e rinviato la causa al giudice di primo grado competente che aveva dichiarato erroneamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinano;
con la sentenza n. 12644 del 2014 le Sezioni Unite hanno statuito che il reddito di cittadinanza, spettante ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, comporta una determinazione in misura fissa e non variabile della prestazione.
Il ricorso è rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese, essendo il D. rimasto intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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