CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19067 – La Corte di cassazione, qualora venga dedotto un “error in procedendo”, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi