CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2731
Tributi – Verifica fiscale – Rettifica reddito d’impresa – Accertamento induttivo – Mancata esibizione della documentazione bancaria
Fatti di causa
1. G. V. ricorre per cassazione, con due motivi (che si concludono con quesiti di diritto), contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, fondato su metodo induttivo, che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, per il periodo d’imposta 1999, maggiori ricavi non dichiarati dell’esercizio commerciale (bar-caffè) del contribuente – in accoglimento dell’appello dell’ufficio finanziario, è stata riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (n. 30/30/2006), favorevole alla parte privata.
2. Il giudice d’appello, innanzitutto, ha ravvisato la correttezza formale dell’operato dei funzionari incaricati della verifica fiscale e il rispetto di tutte le garanzie riconosciute alla persona sottoposta a controllo dallo statuto dei diritti del contribuente, con la precisazione che quest’ultimo, durante l’attività accertatrice, era costantemente assistito da un consulente di fiducia. Sotto altro profilo, la C.T.R. ha rilevato che la mancata produzione, da parte dell’interessato, degli estratti conto bancari e dei contratti POS – sul punto egli aveva addotto di avere domandato alla banca tale documentazione, senza però esibire alcuna richiesta – rendeva legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi dell’esercizio commerciale, testualmente (cfr. pag. 7 della sentenza), «anche in considerazione della notevole perdita di circa 59 milioni di lire per l’anno verificato, compensata, poi, dai ricavi non risultanti dalle scritture contabili, derivanti dagli studi di settore per lire 62.610.000 e con la conseguente emersione di un utile di soli 3.454.000 lire, a fronte di ricavi dichiarati di lire 181.712.000.».
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso [«1. In relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 546/92, come modificato dall’art. 3 bis, comma 7 L. n. 248/05.»], il ricorrente censura la C.T.R. per avere omesso di compiere d’ufficio la verifica, preliminare, del deposito da parte dell’Agenzia, che aveva notificato l’appello a mezzo posta, di copia dell’atto di gravame presso la segreteria della Commissione provinciale, quale adempimento nella specie disatteso dall’Amministrazione finanziaria, com’era desumibile dall’elenco dei documenti riportato nell’atto d’appello.
1.1. Il motivo non è fondato.
È priva di pregio la censura dell’Agenzia d’inammissibilità del motivo che riguarderebbe un errore revocatorio commesso dal giudice d’appello nell’accertamento di fatto circa un adempimento (l’avvenuto deposito dell’atto d’appello presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata) richiesto a pena d’inammissibilità del gravame. Invero, diversamente da quanto prospetta l’ufficio, il contribuente lamenta che la Commissione regionale ha compiuto un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, e denuncia un vizio della decisione che è stata assunta nonostante il mancato controllo della presenza o meno di un atto processuale essenziale.
Quanto al motivo di ricorso, dal fascicolo processuale di merito, al quale questa Corte ha avuto diretto accesso, quale giudice del “fatto processuale” (ex multis, Cass. 05/08/2019, n. 20924, ha affermato che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati), contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, risulta il deposito, in data 10/05/2007, di copia dell’atto di appello dell’Agenzia, non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, presso la segreteria della Commissione provinciale che ha pronunciato la sentenza di primo grado.
2. Con il secondo motivo [«2. In relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione di legge, ovvero degli artt. 37, 38, 39 e 52 D.P.R. n. 600/1973, 54 e 55 D.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.. In relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.: insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di considerato che, nella specie, non vi erano i presupposti per l’accertamento induttivo, in mancanza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e, anzi, in presenza di circostanze confliggenti con il principio di ragionevolezza. Sotto altro profilo, si addebita alla C.T.R. di avere avallato l’accertamento induttivo in ragione della mancata esibizione, da parte dell’interessato, della documentazione extracontabile relativa agli estratti conto bancari, benché tale omissione non fosse imputabile al contribuente, il quale, come appurato dai giudici di merito, si era attivato, e, prima della conclusione della verifica fiscale, aveva invano chiesto alla banca di fornirgli tale documentazione.
2.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni.
In primo luogo, le doglianze in esso contenute appaiono confuse, sul piano dell’articolazione dei concetti giuridici; inoltre, a causa del generico, cumulativo riferimento all’«insufficiente o contradditoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia» e alla «violazione e falsa applicazione di legge», esse risultano «coacervate» ben oltre i limiti stabiliti dalle Sezioni unite (Cass. Sez. un. 06/05/2015, n. 9100).
D’altro canto, la complessa censura, sotto le sembianze dell’errore di diritto o del vizio di motivazione, cela la richiesta di riesame delle circostanze di fatto su cui poggia l’accertamento fiscale, che sono già stata valutate nei gradi di merito e sono insindacabili nel giudizio di legittimità.
3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
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