CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15844
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Impugnazione del provvedimento di diniego del rimborso di un credito I.V.A – Società cancellata dal registro imprese prima della notifica del diniego – Carenza di legittimazione processuale
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30 aprile 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della G. s.r.l. in liquidazione contro il provvedimento di diniego del rimborso di un credito I.V.A. e aveva condannato l’Ufficio al rimborso del credito medesimo, di importo pari ad euro 7.776,00;
– dalla lettura della sentenza impugnata si evince che l’Ufficio aveva negato il rimborso del credito in quanto, in difetto della presentazione del modello ministeriale «VR», l’istanza di rimborso era stata presentata tardivamente rispetto al termine biennale decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito era stato indicato;
– il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che, vertendosi in un caso di rimborso per cessazione dell’attività – la ricorrente era stata posta in liquidazione – era applicabile l’ordinario termine decennale di prescrizione e non già quello previsto dall’art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– hanno resistito, con distinti controricorsi, la G. s.r.l. in liquidazione e R.G., mentre gli altri intimati non hanno spiegato alcuna attività difensiva;
– il pubblico ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 2945 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in ragione della carenza di legittimazione processuale della società contribuente, derivante dalla sua cancellazione dal registro delle imprese;
– il motivo è fondato;
– dagli atti del giudizio emerge che la società, posta in liquidazione in data 14 novembre 2001, è stata cancellata dal registro delle imprese il 26 novembre 2004, in epoca antecedente alla notifica del provvedimento di diniego del rimborso (avvenuta il 18 maggio 2007) e, conseguentemente, alla proposizione della relativa impugnazione dinanzi alla Commissione provinciale;
– orbene, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, e priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);
– il caso in esame ricade, dunque, sotto la nuova disciplina del diritto societario atteso che la cancellazione della società è intervenuta dopo il 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003);
– ciò posto, deve rilevarsi che già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado la capacità processuale della società contribuente era venuta meno e, conseguentemente, anche la legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore (cfr. Cass. 23 marzo 2016, n. 5736; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21188);
– l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam determina l’impossibilità di prosecuzione dell’azione da parte dei soci cui si trasferiscono i rapporti giuridici non trasferiti dell’ente estinto;
– ne consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata in questa sede, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito;
– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento degli ulteriori motivi articolati, in quanto strettamente dipendenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 30, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, del d.m. 18 dicembre 1998 e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992;
– in considerazione del fatto che la questione relativa alla legittimazione della società di capitali estinta è stata definita dalle Sezioni Unite di questa Corte solo successivamente al deposito della sentenza di appello, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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