CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2018, n. 6439
Tributi – IRAP – Professionista – Revisore contabile – Compensi derivanti da collaborazione in società – Presupposto di autonoma organizzazione – Esclusione – Diritto al rimborso dell’Irap
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 785/11/2015, depositata il 4 marzo 2015, non notificata, la CTR della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del dott. N.F. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva invece accolto il ricorso del professionista avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il contribuente aveva presentato per l’IRAP versata negli anni dal 2007 al 2009.
Avverso la pronuncia della CTR il dott. F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la pronuncia resa dalla CTR, carente nell’esposizione degli elementi di fatto posti a base della decisione, non consentirebbe il controllo sulla correttezza del percorso logico – giuridico a fondamento della pronuncia medesima.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione ad un duplice profilo: a) per non avere la sentenza impugnata valutato la natura dei costi in relazione all’entità dei compensi percepiti, oltre alle quote di ammortamento per beni strumentali nei limiti di quanto effettivamente occorrente all’espletamento della propria attività professionale di revisore contabile; b) per avere valutato l’inserimento del professionista nella società R.E. & Y., dalla quale percepiva i propri compensi, come elemento comprovante la soggettività passiva d’imposta, laddove proprio l’inserimento del F. in struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità ed interesse avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza del presupposto impositivo.
Con il terzo motivo, infine, il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 56 del d. lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha fatto riferimento all’entità delle spese non di modesto ammontare ai fini della ritenuta sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, oggetto di eccezione da parte dell’Ufficio da intendersi rinunciata in quanto non riproposta con l’atto di appello.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata dà conto in modo sufficiente degli elementi di fatto, dalla cui valutazione ha quindi fatto discendere l’affermazione della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Non ricorre, pertanto, l’anomalia motivazionale talmente grave da convertirsi nel denunciato vizio di violazione di legge, consentendo la sentenza impugnata il controllo sulla sua ratio decidendi.
Quest’ultima è, in effetti, censurata dal contribuente con il secondo motivo, che risulta invece manifestamente fondato in relazione a ciascuno dei due profili evidenziati da parte ricorrente.
Come da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».
Premesso che nella fattispecie in esame è incontroverso che il contribuente non occupa alcun collaboratore alle proprie dipendenze e, quanto ai beni strumentali, ha prodotto il registro dei beni ammortizzabili onde consentire al giudice di merito di verificare quanto dedotto circa il loro valore residuo, la decisione impugnata incorre nelle denunciate violazioni di legge laddove: a) si è limitata ad esporre i costi per ciascuna annualità di riferimento, senza verificarne, come dovuto, la natura (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 19 gennaio 2017, n. 371; Cass. sez. 5, 31 maggio 2016, n. 11329), onde poter valutare se i relativi costi fossero specificamente riferibili al mantenimento di un’autonoma struttura; b) nel fare riferimento al godimento di un reddito annuale rilevante ed assumendo detta circostanza come indice della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, ha disatteso il principio di diritto (cfr. Cass. sez. 5, ord. 6 giugno 2009, n. 13038), secondo il quale l’entità del reddito prodotto non può costituire elemento decisivo che possa di per sé integrare il presupposto per l’applicazione dell’IRAP, omettendo di valutare se l’intera percezione dei compensi stessi provenisse dalla società R.E. & Y., in tal caso ciò deponendo viceversa nel senso di non poter individuare il F. come responsabile dell’organizzazione. Quanto sopra comporta l’assorbimento del terzo motivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia, che uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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