CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28697
Intervenuta prescrizione quinquennale – Domanda di accertamento – Credito contributivo – Cartelle esattoriali – Richiesta di rateizzazione rivolta all’Agenzia delle entrate – Definizione agevolata
Rilevato che
la Società P. s.r.l. ha domandato la cassazione della sentenza Corte d’appello di Napoli, che, nel confermare la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva rigettato la domanda di accertamento dell’estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, del credito contributivo portato in tre cartelle esattoriali emesse nel 2005 dalla locale Agenzia delle Entrate, del valore complessivo di Euro 320.250,00;
la Corte territoriale ha accertato la regolarità del processo notificatorio di due delle tre cartelle; quanto alla terza cartella ha rilevato la contraddittorietà dell’affermazione dell’appellante circa la mancata conoscenza della sua emissione dato che questa, con la richiesta di rateizzazione rivolta all’Agenzia delle entrate, aveva sostanzialmente riconosciuto il debito;
la P. s.r.l. ha affidato le sue ragioni a quattro motivi di ricorso;
Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
col primo motivo parte ricorrente ha contestato la statuizione del giudice del merito circa la regolarità della notifica di due delle tre cartelle di pagamento e il mancato raggiungimento della prova della validità delle stesse; le copie dei due avvisi di ricevimento prodotte in giudizio erano state notificate in due sedi sociali diverse a distanza di pochi mesi e a persone inidonee (forse nomi di fantasia);
col secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. e 88 c.p.c.; violazione art. 112 cod. proc. civ.; omessa insufficiente motivazione; la Corte d’appello avrebbe presunto la regolarità delle notifiche degli avvisi senza indicare su quali fonti di prova abbia basato tale conclusione (nella specie aveva ritenuto insufficiente la contestazione della ricorrente non basata sul rituale disconoscimento della produzione di parte (copie e non originali));
con il terzo motivo lamenta che, in merito alla terza cartella (della cui intimazione di pagamento l’Agenzia delle entrate non aveva prodotto neanche copia dell’avviso di ricevimento), la Corte territoriale, nel rigettare la domanda, non avrebbe tenuto conto degli elementi fattuali emersi nel corso del processo, travisando il senso dell’affermazione del giudice di primo grado con cui si dava conto che la società P. s.r.l. aveva chiesto la rateizzazione del debito portato in cartella; in effetti, la società aveva seguito la procedura per ottenere lo sgravio per intervenuta prescrizione, allegando in prima istanza l’accoglimento della parziale rateizzazione necessaria al fine di non compromettere l’assegnazione di fondi regionali; la Corte d’appello avendo confuso l’istanza di rateizzazione con l’istanza di autotutela nella quale veniva inserita la cartella contestata al fine di farne valere la prescrizione e la decadenza medio tempore maturata, avrebbe omesso di pronunciare sulla istanza in autotutela;
con il quarto ed ultimo motivo si contesta la statuizione d’inammissibilità della domanda di prescrizione per l’invalidità del contraddittorio, in ragione della mancata chiamata in giudizio dell’Inps; quanto alla domanda relativa all’interesse della ricorrente di sentire accertare la prescrizione successiva, la società afferma di conservare un interesse attuale ad ottenere il DURC, al fine di non perdere i finanziamenti regionali destinati all’area della riabilitazione; l’interesse al DURC, connaturato all’attività della società, avrebbe dovuto essere considerato presunto dalla Corte territoriale;
il Collegio dà atto che in prossimità dell’Adunanza camerale, e nei termini di legge, il difensore costituito della società odierna ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata di cui al decreto n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter) e che tale atto di rinuncia è stato sottoscritto dalla P. s.r.l. per ratifica;
in definitiva, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;
in considerazione dell’estinzione del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
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