CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2020, n. 26198 – Sono tassabili con l’aliquota del 12,5 per cento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, i capitali maturati anteriormente al 1° gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato