CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20561
Differenze rivenienti dalla riliquidazione della pensione – Periodi di contribuzione figurativa dovuta al collocamento in cassa integrazione guadagni – Inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili
Rilevato in fatto
Che, con sentenza depositata il 16.6.2015, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a pagare ad A.S. le differenze rivenienti dalla riliquidazione della pensione da lui goduta con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili relativi ai periodi di contribuzione figurativa dovuta al collocamento in cassa integrazione guadagni;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che A.S. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità dell’appello proposto dall’odierno controricorrente nonostante non contenesse censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte di merito rassegnato, a sostegno dell’accoglimento della domanda, una motivazione meramente apparente;
che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che, mentre il primo giudice aveva accertato che «l’INPS ha provveduto ad includere le mensilità aggiuntive nella base retributiva di riferimento per la liquidazione del trattamento di integrazione salariale», di talché, «non avendo il ricorrente fornito specifiche contestazioni e deduzioni in ordine alle modalità di calcolo della contribuzione figurativa, deve concludersi per l’infondatezza della domanda» (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione), l’atto di appello, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 8, l. n. 155/1981, e ribadito «che non possono esserci criteri differenti per calcolare il valore retributivo a seconda che si tratti di emolumenti mensili o extramensili», ha affermato che «è assolutamente fuorviante la tesi dell’INPS che vorrebbe escludere la pensione del pensionato dal campo di applicazione del principio posto dalla Corte di cassazione n. 16313/04 e successive analoghe, muovendo dalla circostanza che né nell’anno solare in cui sono collocati i contributi figurativi né nell’anno precedente vi sia alcun contributo da lavoro dipendente con retribuzione effettiva» (ibid., pagg. 6-7), illustrando poi, in diritto, le ragioni per cui la tesi dell’Istituto andrebbe disattesa (ibid., pagg. 7-8);
che risulta per tabulas che il contenuto dell’atto di appello non muove alcuna specifica doglianza nei confronti dell’accertamento del giudice di prime cure secondo cui gli emolumenti extramensili di cui si discute sarebbero già stati inclusi nella base di calcolo del trattamento pensionistico, diffondendosi su questioni di diritto per nulla pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata;
che questa Corte, già anteriormente alla novella dell’art. 342 c.p.c., aveva consolidato il principio secondo cui l’atto di appello, che contenga motivi di gravame non aderenti alle questioni dibattute e decise in primo grado, non è idoneo a conseguire lo scopo del riesame e della riforma della pronuncia impugnata e dev’essere pertanto dichiarato inammissibile (Cass. S.U. n. 3465 del 1977 e numerose successive conformi);
che tale principio va a fortiori ribadito a seguito della novella apportata agli artt. 342 e 434 c.p.c. dal d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), richiedendosi, ai fini dell’ammissibilità del gravame, che l’appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae (così, tra le più recenti, Cass. n. 13535 del 2018);
che, non avendo il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3°, secondo periodo, c.p.c., dal momento che il processo non poteva essere proseguito;
che parte controricorrente va conseguentemente condannata a rifondere all’INPS le spese del giudizio di appello e di cassazione, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa a sentenza impugnata e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 2.000,00, e di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10888 depositata il 5 aprile 2022 - La sentenza d'appello può ben essere motivata "per relationem" senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23532 - La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21451 - La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18000 depositata il 6 giugno 2022 - La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6626 - In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19950 del 21 giugno 2022 - Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…