CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9113
Plurime cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali – Opposizione all’esecuzione – Prescrizione quinquennale – Appello proposto dall’Agente della Riscossione – Ente previdenziale, unico legittimato passivo
Rilevato che
La Corte appello di Genova dichiarava inammissibile l’appello proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale in conformità a Cass.2339/2016, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da K.B., in contraddittorio con Inps, SCCI e INAIL avverso atto di intimazione di pagamento inerente a plurime cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali;
riteneva la Corte che, essendosi in presenza di opposizione all’esecuzione (in ragione della prescrizione fatta valere), doveva ritenersi che titolare della pretesa creditoria fosse l’ente previdenziale, come tale unico legittimato passivo;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate – riscossione, subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di due motivi;
B. e Inail hanno resistito con controricorso, Inps non ha svolto attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato che
Con il controricorso B. K. rappresenta che l’8 maggio 2018 ha presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ex art. 1 del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni con I. 172/2017 con riguardo a tutte le cartelle di pagamento contenute nell’atto di intimazione oggetto del giudizio, dichiarazione accolta il 15/6/2018, contenente l’impegno ad adempiere al pagamento dell’importo dovuto in tre rate e a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione;
conclude, pertanto, per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
sussistono i presupposti per la chiesta estinzione (cfr. Cass. n. 24083 del 03/10/2018: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del »debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato»);
non è luogo a provvedere sulle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
in ragione dell’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 115 del 2002;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
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