CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2018, n. 6831
Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento induttivo – Scomputo componenti negative del reddito – Solo se emergenti dagli accertamenti o dimostrate dal contribuente
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che C.D.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno 2008;
Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il contribuente invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546/1992, 132 2° e 4° comma c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR non avrebbe svolto alcuna attività valutativa autonoma, né avrebbe esaminato la copiosa documentazione prodotta e le argomentazioni del ricorrente; che, col secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1° n. 2 e 39 comma 1° lett. d) D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fatto riferimento solo ai maggiori ricavi rideterminati e non anche agli eventuali costi, da detrarre dall’ammontare dei prelievi non giustificati;
che l’intimata si è costituita con controricorso; che il primo motivo è infondato;
che, nonostante il riferimento formale all’art. 360 n. 3 c.p.c., il contenuto della censura mostra chiaramente come il ricorrente abbia inteso invocare la nullità della sentenza di appello; che, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale solo allorquando sia completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 6-5, n. 15884 del 26/06/2017); che, nella specie, la CTR ha dato atto, nella parte narrativa, dei motivi di doglianza del D.M., che ha poi discusso, sia pur succintamente, nella parte motivazionale, laddove ha illustrato il richiamo all’abbattimento del 30% “tenendo in debita considerazione sia la lamentata crisi del settore, sia le giustificazioni fornite dall’appellante circa la conservazione del numero minimo dei dipendenti e la contrazione del contratto di leasing per la copertura della parte di costo dei macchinari non coperti da contributo”;
che manca d’altronde una censura volta a rilevare l’omesso esame di un qualche elemento decisivo per il giudizio e che sia stato oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.);
che il secondo motivo è anch’esso infondato, posto che, in tema di accertamento induttivo delle imposte sui redditi, l’Amministrazione è tenuta a ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, purché emergenti dagli accertamenti o dimostrate dal contribuente, su cui grava l’onere della prova dei costi deducibili dall’ammontare dei ricavi induttivamente determinati (Sez. 6-5, n. 22266 del 03/11/2016);
che il ricorrente non ha dimostrato di aver fornito specifica prova di costi non considerati né dall’Ufficio, né dai giudici di merito;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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