CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7892
Cartelle esattoriali relative a contributi Inps – Prescrizione del credito per effetto del decorso del termine quinquennale successivamente alla notifica – Consegna dell’atto al portiere dello stabile di abitazione del contribuente – Mancata notizia al destinatario mediante lettera raccomandata – Nullità della notificazione
Rilevato
che con sentenza in data 8 -20 giugno 2017 numero 506 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da M.M. nei confronti dell’INPS, della Società per la Cartolarizzazione dei Crediti INPS (in prosieguo: SCCI) spa dell’Assessorato Regionale del Lavoro- Ispettorato Provinciale e di Riscossione Sicilia S.p.A. avverso il fermo amministrativo iscritto dall’agente della riscossione per il mancato pagamento di 29 cartelle esattoriali;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale premetteva che l’oggetto del contendere era limitato ad un numero di sette cartelle esattoriali relative a contributi INPS ed a sanzioni amministrative e che il Tribunale aveva accolto l’opposizione per sei di esse. Riscossione Sicilia S.p.A. aveva proposto appello limitatamente a cinque cartelle, con esclusione della cartella 296 2009 0000 3629672, rispetto alla quale era intervenuto il giudicato interno.
Quanto alle cartelle oggetto di appello, doveva essere respinto il motivo di impugnazione con il quale si deduceva la tardività del ricorso introduttivo per mancato rispetto del termine di quaranta giorni.
Assorbente era la circostanza che Riscossione Sicilia S.p.A. non aveva dimostrato l’epoca in cui il M. aveva avuto conoscenza dell’esistenza a suo carico di un fermo amministrativo.
Erano del pari infondati gli ulteriori motivi di impugnazione.
Per tre delle cartelle (numeri 296 2005 005278622, 296 2005 0008941159, 296 2004 0033316779) era decisiva la prescrizione del credito per effetto del decorso del termine quinquennale successivamente alla notifica, quand’anche regolarmente perfezionatasi (in data 9 marzo 2006 le prime due, in data 4 febbraio 2005 la terza).
In ogni caso, le cartelle erano state consegnate al portiere senza procedere all’invio della raccomandata informativa ex articolo 139 comma quattro codice di procedura civile (o, comunque, in assenza della prova di tale adempimento).
Residuava l’esame di due cartelle (numeri 296 2007 0012669617 e 29620090014112691, notificate rispettivamente il 18 aprile 2007 ed il 2 luglio 2009).
In ordine alla prima, era accertato documentalmente che l’agente notificatore aveva consegnato l’atto al portiere dello stabile di abitazione del M. senza darne notizia al destinatario mediante lettera raccomandata, come prescritto dal comma quattro dell’articolo 139 cod.proc.civ.
Con riferimento alla seconda, Riscossione Sicilia S.p.A. aveva prodotto per documentare il perfezionamento della notifica una copia della distinta di accettazione di raccomandata in data 23 luglio 2009 formata dal Consorzio O..
Il giudice di prime cure aveva ritenuto, con argomentazione condivisibile e neppure oggetto di censura, che non era provato l’invio della raccomandata al M., difettando persino l’indicazione dell’indirizzo del destinatario;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso Riscossione Sicilia S.p.A, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso l’INPS, anche in nome e per conto di SCCI SpA; M.M. e l’Assessorato Regionale sono rimasti intimati;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile;
che la parte ricorrente ha depositato memoria
Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24, comma cinque, del decreto legislativo 46/1999; ai sensi dell’articolo 360 numero 4 codice di procedura civile – nullità del procedimento; ai sensi dell’articolo 360 numero 5 codice di procedura civile – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ha censurato la sentenza d’appello per avere respinto l’eccezione di inammissibilità della opposizione. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare la circostanza che il ricorso era stato proposto avverso il «preavviso di fermo», atto anteriore alla iscrizione del fermo. Il fermo amministrativo era stato iscritto in data 19-26 settembre 2011: pertanto il ricorso (depositato il 2 gennaio 2012), era sicuramente tardivo, anche rispetto alla successiva data di iscrizione del fermo;
– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile – violazione e falsa applicazione dell’articolo 139, comma quattro, del codice di procedura civile. Con il motivo, proposto in via gradata, si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto nulla la notifica delle cartelle esattoriali per la mancata spedizione della raccomandata informativa prescritta dalla norma;
– con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2946 codice civile, per avere la corte territoriale ritenuto estinto per prescrizione il credito riportato nelle tre cartelle esattoriali notificate in data 9 marzo 2006 e 4 febbraio 2005 per decorso del termine quinquennale laddove in caso di mancata opposizione avverso la cartella di pagamento trovava applicazione il termine decennale di cui all’articolo 2946 cod.civ.;
che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;
che, invero:
– con il primo motivo si assume la tardività della opposizione avverso le cartelle esattoriali per decorso del termine di quaranta giorni di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 46/1999.
Per censurare l’accertamento di tempestività della opposizione compiuto nella sentenza impugnata la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare specificamente – ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. – un fatto storico risultante dagli atti di causa (ed avente rilievo decisivo) non esaminato nella sentenza impugnata.
Il motivo, come precisato nella memoria, evoca un ragionamento presuntivo, nei seguenti termini:
– il contribuente aveva sicuramente ricevuto il preavviso di fermo anteriormente alla data di iscrizione del fermo (il 19-26 settembre 2011);
– tale fatto era dimostrato dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio «in opposizione al preavviso di fermo»;
– il termine di 40 giorni, dunque, cominciava a decorrere in epoca anteriore alla iscrizione del fermo.
La censura così proposta sollecita questa Corte ad un inammissibile riesame del merito.
Il vizio di cui all’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. concerne infatti l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; nella fattispecie di causa la parte ricorrente non espone da quali atti di causa emergeva che il preavviso di fermo era stato comunicato al M. in data anteriore alla iscrizione del fermo. Il mero fatto del deposito del ricorso introduttivo avverso il preavviso di fermo prova, infatti, la comunicazione del preavviso impugnato soltanto alla stessa data del ricorso e non rispetto ad un momento anteriore.
Le censure proposte sotto il profilo della violazione di legge e della nullità del procedimento non sono invece pertinenti al contenuto della impugnazione, che non pone in questione la interpretazione ed applicazione da parte del giudice dell’appello di norme di diritto, sostanziali o processuali;
– quanto al secondo motivo, correttamente la sentenza ha ritenuto la nullità della notifica delle cartelle esattoriali sulla base del preliminare accertamento in fatto che le stesse erano state consegnate al portiere, ai sensi dell’articolo 139 comma tre cod.proc.civ. e che non era seguita la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma quattro (o comunque non era stata raggiunta la prova di tale spedizione).
La statuizione è conforme al principio espresso dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 31 luglio 2017 nr. 18992, essendosi ivi ritenuto che «nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario». Nel citato arresto si è valorizzata la funzione dell’avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel secondo comma del medesimo art. 139 c.p.c sicchè l’atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell’atto rispetto alle altre fattispecie indicate dal secondo comma, per le quali è assai stretta la natura del vincolo che lega il consegnatario dell’atto al destinatario. Un tale minor grado di conoscibilità – se non degrada la consegna al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica (come accade per l’ipotesi contemplata dall’art. 140 c.p.c.) – esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post e non incidente sul tempo in cui l’attività notificatoria si è svolta e compiuta. A tale principio deve assicurarsi in questa sede continuità;
– il terzo motivo, con cui si assume la durata decennale del termine di prescrizione a seguito della mancata proposizione della opposizione avverso le cartelle esattoriali notificate, è inammissibile, tanto alla luce della definitività della statuizione di nullità della notifica delle cartelle esattoriali che a tenore dell’articolo 360 bis nr.1 cod.proc.civ., essendo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, all’esito dell’arresto delle Sezioni Unite del 17 novembre 2016 nr. 23397, il principio, applicato dalla sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ. che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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