CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29182
Tributi – Accertamento induttivo “puro” – Professionisti – Contabilità inattendibile – Criteri – Art. 2 DPR n. 570 del 1996 – Irregolare tenuta del conto cassa – Esclusione
Rilevato che
con la sentenza impugnata la CTR palermitana rigettava l’appello del contribuente e quindi confermava la legittimità dell’atto Impugnato, avviso di accertamento IRPEF e IRAP 2007;
– ricorre a questa il D.S.P. con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l’Amministrazione Finanziaria ha depositato unicamente atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica;
Considerato che
– il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 c. 2 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55 c. 2 n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1973 nonché dell’art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente, esercente l’attività professionale di notaio, in quanto il conto cassa da questi tenuto presentava un saldo superiore a mezzo milione di euro;
– va premesso che dalla sentenza impugnata, la quale richiama l’applicazione nel presente caso dell’art. 39 c.2 d.P.R. n. 600 del 1973 e fa riferimento alla “presenza di contabilità inattendibile” (ultima pag. della sentenza gravata), si evince come effettivamente la tipologia di accertamento esperito sia di tipo induttivo “puro” e non analitico-induttivo;
– ciò premesso e posto, il motivo è fondato: va evidenziato che oltre alle disposizioni citate correttamente in ricorso per cassazione, rileva ai fini della decisione sul punto anche l’art. 2 del d.P.R. n. 570 del 1996, rubricato “Inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni”, in vigore dal 23/11/1996. Esso prevede che “la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata inattendibile quando:
a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b), abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, …
b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili utilizzati nell’attività – anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati – il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati immobili….
c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro e per i quali è scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, o altri addetti, diversi dai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono conservate le scritture contabili dell’artista o professionista”.
– in tali previsioni normative non è affatto riportata la irregolare tenuta del conto cassa, che peraltro costituisce comunque registrazione contabile non obbligatoria, la cui tenuta è nondimeno ovviamente consentita al contribuente per esigenze di controllo e gestione interna, ma la cui risultanza va valutata semmai nel complesso delle risultanze contabili ed extracontabili in atti ai fini di ritenere o meno attendibili le scritture, senza che dal suo contenuto possa sic et simpliciter ritenersi privo di attendibilità l’intero impianto delle registrazioni contabili ex lege obbligatorie e delle loro evidenze conseguenti;
– alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, gli altri motivi sono assorbiti;
– la sentenza è quindi cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in euro 5.600 oltre a 200 per esborsi, al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.
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