CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7458 depositata il 20 marzo 2024
Tributi – Avviso di accertamento – IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Mera regolarità formale documentazione contabile – Doppia conforme – Onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione – Rigetto
Rilevato che
l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla (…) un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti;
che la (…) impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 246-2020-2, rigettò il ricorso;
che la contribuente propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 250-2022, depositata il 11-01-2022 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, a fronte dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, la F.G.A. non aveva, al contrario, dimostrato “la propria impossibilità di conoscere della frode messa in atto dalle “società cartiera” (essendosi) limitata ad allegare, peraltro dopo iniziali temporeggiamenti, il registro Iva acquisti 2013. Tuttavia, per unanime indirizzo interpretativo, tale allegazione documentale non è sufficiente a provare l’estraneità alla frode del contribuente, dal momento che la mera regolarità formale della documentazione contabile non è in grado di provare la buona fede di quest’ultimo, all’uopo occorrendo ulteriori ed estrinseci elementi da cui ricavare detta estraneità” (cfr. p. 2 della motivazione, penultimo cpv);
che avverso tale decisione la (…) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale, in pubblica udienza, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;
Osservato che con proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 6.4.2023 e comunicata telematicamente in pari data, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
che parte ricorrente ha tempestivamente presentato (in data 15.5.2023) rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
Rilevato
che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. “omesso di esaminare la circostanza di fatto, ritualmente allegata e dimostrata, che nel corso dell’anno 2013 la F.D. Srl non aveva intrattenuto alcun rapporto commerciale con le società definite “cartiere” An. Srl e F. Srl” (cfr. ricorso, p. 2, sub I);
che il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile;
che va anzitutto chiarito che, in presenza di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, 28.2.2023, n. 5947, Rv. 667202-01): sennonché, appare del tutto evidente come, nella specie, alla luce di quanto trascritto in ricorso alle pp. 9 e 10, si verta proprio nella ipotesi disciplinata dall’art. 348-ter cod. proc. civ., per avere, tanto la C.T.P., quanto la C.T.R. rigettato le doglianze della F.G.A. sulla base delle medesime ricostruzioni fattuali (partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti) nonché delle identiche argomentazioni in punto di diritto (mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente, stante l’irrilevanza, all’uopo, delle scritture contabili depositate dalla contribuente);
che, per altro verso, proprio per effetto del rilievo che precede osserva il Collegio, conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., come sia da escludere in nuce che la C.T.R. abbia omesso di valutare il fatto storico (recte, l’argomentazione difensiva. Arg. da Cass., Sez. 6-1, 26.1.2022, n. 2268, Rv. 663758-01) della mancata partecipazione della F.G.A. ad operazioni soggettivamente inesistenti;
che il motivo tende, in ultima analisi, ad un’inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione degli elementi – in specie, il registro acquisti relativo all’anno 2013, ritenuto privo di rilevanza probatoria – che hanno indotto la C.T.R. a ritenere non assolto, ad opera della contribuente, l’onere della prova su di sé gravante (per di più – si badi – in perfetta linea con l’orientamento di legittimità per cui, in tema di I.V.A., qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti e fornisca attendibili riscontri indiziari in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cfr. Cass., Sez. 5, 10.6.2011, n. 12802; Cass., Sez. 5, 24.7.2013 n. 17977; Cass., Sez. 5, 5.7.2018, n. 17619; Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628);
Ritenuto
in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre quanto alle spese del presente grado di lite (anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.), essendosi l’AGENZIA costituita ai soli fini della eventuale discussione in pubblica udienza;
che, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, in considerazione della data di fissazione della odierna udienza camerale), stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, deve invece applicarsi il comma 4 dell’art. 96, cod. proc. civ. (il quale prescinde dal comportamento processuale della parte intimata – cfr. Cass., Sez. U, 22.9.2023, n. 27195), dovendosi conseguentemente condannare la (…), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento-00);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la (…), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell’importo di 2.400,00 (duemilaquattrocento-00) in favore della cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della (…), in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
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