CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1860

Licenziamento – Illegittimità – Reintegrazione – Sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente – Accordo conciliativo

Rilevato che

1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso di B.P. aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato da F.E. s.p.a. e condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata, nel limite di dodici mensilità, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra;

2. F.E. s.p.a. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

3. il procuratore della parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione di B.T. s.p.a. quale incorporante F.E. s.p.a. e, premesso che nelle more del giudizio la controversia era stata conciliata, ha chiesto disporsi la estinzione del giudizio;

Considerato che

1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente quale conseguenza dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, alla base della dichiarazione di rinunzia al giudizio versata in atti;

2. non sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, posto che tale declaratoria presuppone un formale atto di rinunzia al ricorso per cassazione che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass. 19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie l’atto di rinunzia sottoscritto dal legale rappresentante della società e dai procuratori che lo assistono non risulta notificato alla intimata P.;

3. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

4. non sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio, trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta ( nella specie per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 02/07/2015, n. 13636).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.