CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9412
Assegno sociale – Maggiorazione del trattamento pensionistico – Dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali – Dichiarazione redatta su foglio separato, espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – Efficacia
Rilevato che
con sentenza pubblicata in data 16/5/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Inps, ha rigettato la domanda proposta da G.P., titolare di assegno sociale, volta ad ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell’art. 38 della L. n. 448 del 28/12/2001, e ha condannato il ricorrente-appellato al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, ritenendo inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto non sottoscritta dalla parte;
contro la sentenza, il P. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, al quale resiste l’Inps depositando procura in calce alla copia del ricorso notificato;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis codice di procedura civile.
Considerato che
con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att.cod.proc.civ., assumendo di aver dichiarato, nell’atto introduttivo del giudizio, di trovarsi nelle condizioni indicate nell’art. 42, comma 11, del D.L. 269/2003, e di aver altresì depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatasi nell’anno precedente; ha aggiunto che tale dichiarazione sostitutiva era stata debitamente richiamata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso ed era stata sottoscritta dalla parte di persona; il motivo è fondato;
invero, questa Corte ha già chiarito (Cass. 29/11/2016, n. 24303; Cass. 27/2/2019, n. 5783; Cass. 8/3/2019, n.6754), con orientamento cui in questa sede si intende assicurare continuità, che l’art. 152 disp. att. c.p.c. ( nel testo modificato dall’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dall’art. 52, comma 6, della l. n. 69 del 2009) non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica nella prescritta dichiarazione sostitutiva del quantum del reddito percepito, come risulta dal richiamo ai soli commi 2 e 3 dell’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 e non anche al comma 1, comma che, nel disciplinare il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esige invece espressamente che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato contenga «la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76»;
è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v. tra le altre, Cass. 26/07/2011, n. 16284; Cass. 29/11/2016, n. 24303 cit. ). nel ricorso in cassazione la parte ha adempiuto all’onere di specificità della impugnazione, riportando tanto l’atto introduttivo del giudizio (in cui dichiarava di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 152 disp. att. cod.proc.civ., come da dichiarazione sostituiva) che la dichiarazione sostituiva contestualmente depositata (come risulta dall’indice del relativo fascicolo, debitamente timbrato e vistato dal cancelliere), e fornendo specifica indicazione circa la esatta allocazione degli atti nel fascicolo di primo grado, depositato unitamente al ricorso per cassazione;
la corte d’appello, ritenendo necessaria la sottoscrizione della dichiarazione resa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, senza attribuire rilievo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ad esso allegata, non si è adeguato ai principi di diritto sopra esposti; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ.; le spese di questo grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cod.proc.civ.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il P. non tenuto al pagamento delle spese del giudizio di merito; condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese e € 1.500 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e agli altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario, avvocato E.F.M.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 maggio 2022, n. 13935 - In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 settembre 2021, n. 26454 - Ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, o anche di un error in…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 31509 depositata il 13 novembre 2023 - Il ricorso in cassazione é inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32778 depositata l' 8 novembre 2022 - Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere negato l'esistenza di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20791 - Il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o un estratto) del ricorso…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…