CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7020
Tributi – IRPEF – Controllo dichiarazione dei redditi ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 – Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia – Contenzioso tributario – Procedimento – Efficacia di giudicato esterno – Sentenza passata in giudicato riferita ad altra annualità
Rilevato che
F.M. sulla base di tre motivi ha proposto ricorso per la cassazione delle sentenze nn. 82/64/11 e 83/64/11, depositate il 3.05.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. distaccata di Brescia;
ha riferito che Equitalia Esatri spa, a seguito di controllo formale ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, il 9.02.2008 e il 23.12.2008 notificava due cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2003 e 2004. La pretesa impositiva trovava causa nel recupero delle detrazioni Irpef relative a una ristrutturazione edilizia, secondo la disciplina prevista dalla I. n. 449/1997 e successive modifiche, per non aver fornito la prova dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Servizi competente;
all’impugnazione delle cartelle seguivano le decisioni di accoglimento dei ricorsi, emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia del 7.10.2008 e del 25.09.2009, che, appellate dalla Agenzia, erano riformate con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
La ricorrente ha censurato le pronunce:
con il primo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, I. n. 449/1997, nonché dell’art. 1 del Regolamento d’attuazione della detta normativa, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c.;
con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. perché il giudice di merito ha ritenuto autonomamente impugnabile la comunicazione degli esiti del controllo formale;
con il terzo motivo per la violazione dell’art. 7, co. 2, lett. c), della I. n. 212/2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., per la carenza, in ogni caso, nell’atto di comunicazione, delle informazioni che devono essere contenute negli atti impositivi;
l’Agenzia si è costituita, contestando i motivi di ricorso, di cui ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis. 1 c.p.c., con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Anche la ricorrente ha depositato memoria ai sensi della medesima norma, insistendo nella domanda e rappresentando che con sentenza n. 5436/65/14 la CTR lombarda, relativamente a controversia promossa sempre dalla F. avverso la cartella esattoriale fondata sul recupero delle detrazioni Irpef relative all’anno d’imposta 2005 per il medesimo controllo formale, ha riconosciuto le ragioni della contribuente. Poiché non è stata impugnata, ne ha invocato il giudicato esterno.
Considerato che
preliminarmente, tenuto conto che la contribuente ha impugnato con unico ricorso più sentenze, va affermato che in materia tributaria è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti allo stesso rapporto giuridico d’imposta, ancorché riferiti a diverse annualità, sempre che dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto, suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (Sez. U., sent. 3692/2009; Sez. 5, sent. nn. 4595/2017, 8075/2013, 11186/2010, 309/2006). Nel caso di specie le sentenze impugnate sono state emesse dallo stesso collegio, per il medesimo rapporto giuridico d’imposta, sia pur riferito a più annualità, e la cui controversia dipende dalla identica questione di diritto;
sempre in via preliminare deve valutarsi l’intervenuto giudicato esterno della sentenza allegata, poiché la risposta affermativa alla questione assorbirebbe tutte le altre questioni poste in ricorso.
A tal fine, e con riguardo al contenzioso tributario, è stato reiteratamente affermato dal giudice di legittimità che, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l’accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio, non trovando ostacolo l’efficacia di giudicato nell’autonomia dei periodi d’imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 21395/2017; Sez. 6-5, ord. n. 18875/2016; fuori del contenzioso tributario, tra le tante, cfr. Sez. 3, sent. 20629/2016). Peraltro l’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all’udienza di discussione, sempre che esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (Sez. 6-5, sent. n. 11365/2015; Sez. 5, sent. 24531/2017).
Ebbene, la sentenza allegata è stata depositata il 16.10.2014, quindi ben dopo il deposito del presente ricorso. La questione è identica per soggetti e per l’oggetto. Nella controversia definita con la sentenza passata in giudicato si tratta del controllo formale eseguito ex art. 36 ter del d.P.R. n. 60071973, relativamente all’Irpef dell’anno d’imposta 2005; nella presente controversia si tratta dei controlli formali relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004. Le tre annualità sono quelle comprese nell’arco temporale pluriennale, durante il quale era possibile distribuire le spese di ristrutturazione ex I. n. 449/1997.
La questione risolta con la sentenza sopraggiunta e passata in giudicato, così come quella oggetto del presente giudizio, era peraltro generata dal mancato riconoscimento, da parte della Amministrazione, della prova del regolare invio della comunicazione di inizio lavori presso il Centro Servizi di Milano, a causa della erronea indicazione sulla ricevuta della raccomandata del beneficiario dell’agevolazione, indicato non nella persona fisica della F., ma nella società I.S. s.p.a. (di cui la F. era l’amministratrice).
Le ragioni rappresentate dalla contribuente per giustificare l’errore e la sua irrilevanza sono le stese addotte nel presente contenzioso. I lavori di ristrutturazione sono i medesimi.
Sussistono dunque tutti gli elementi per affermare che i due giudizi facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, scaturito dalla identica irregolarità formale, e che le situazioni giuridiche, le questioni di fatto e quelle di diritto sono comuni ad entrambi.
Ne discende, come regola conseguente della fattispecie, che l’esito favorevole alla contribuente e accolto nella sentenza n. 5436/65/14 fa stato con efficacia di giudicato nel presente giudizio.
Ogni altra questione resta pertanto assorbita da tali conclusioni.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata.
Considerato che
Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto e vertendo la controversia solo su questioni di diritto, sussistono i presupposti per decidere la causa anche nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Posto infatti che il recupero delle detrazioni Irpef a seguito del controllo formale ex art. 36 ter cit. era stato fondato dalla Agenzia esclusivamente sulla irregolarità dell’invio della comunicazione di inizio dei lavori di ristrutturazione, il venir meno della ragione ostativa alla fruizione delle agevolazioni disciplinate dalla I. n. 447 del 1997 determina la caducazione delle cartelle esattoriali e l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
La peculiarità della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento del ricorso introduttivo della F., annulla le cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2003 e 2004. Compensa le spese di causa.
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