CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1542
Tributi – Imposte sui redditi – Avviso di accertamento – Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 – Presupposti – Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi – Dati in possesso di ufficio fiscale diverso da quello emittente l’avviso di accertamento – Avviso integrativo – Legittimità
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo declinato per violazione di norme di diritto sostanziali, per la cassazione della sentenza n. 126/2016, laddove la CTR-Puglia (sez. Lecce) ha annullato l’avviso di accertamento RFG030200673/2008 (Iva, Irpeg, Irap – 2003) notificato il 6 ottobre 2008, perché preceduto da accertamento parziale RFG03010008672007 notificato il 26 febbraio 2007 e definito in adesione il 17 luglio 2007. La contribuente, s.r.l. E.L., resiste con controricorso.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 La difesa erariale, con opportuni e precisi rinvii agli atti contenuti nell’incarto processuale (peraltro confermati dai rinvii effettuati anche dalla difesa privata), fa rilevare che il secondo atto impositivo si basa sul p.v.c. redatto dalla G.d.F. il 18 dicembre 2007, dunque successivo sia al primo atto impositivo, sia all’atto di adesione.
2.2 In punto di diritto è assolutamente pacifico che costituiscono datila cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e art. 57, terzo comma, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633), anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11057 del 12/05/2006).
2.3 Peraltro l’art. 33 del d.P.R. n. 600/1973, il quale pone a carico degli uffici finanziari e della Guardia di finanza l’obbligo di darsi reciproca e tempestiva comunicazione delle attività intraprese, non attribuisce al contribuente il diritto a non essere ulteriormente compulsato, né consente, in mancanza di un’espressa comminatoria, di dedurre dalla eventuale violazione di tale obbligo una sanzione sul piano della validità dell’accertamento, trattandosi di una disposizione volta a regolare (per evidenti ragioni di economicità) i rapporti tra l’ufficio fiscale e la Guardia di finanza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23353 del 30/10/2006).
2.4 Né ciò è derogabile per esservi stato un primo accertamento parziale, che – a mente dell’art. 41 – bis del d.P.R. n. 600/1973 (e l’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972) – è solo uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione ricevuta dall’Ufficio procedente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2633 del 10/02/2016).
2.5 Né, ancora, rileva che il primo accertamento, notificato il 26 febbraio 2007, sia stato definito con adesione il 17 luglio 2007, poiché, per norma espressa, tale forma di definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, “se la definizione riguarda accertamenti parziali” (così l’art. 2, comma 4, lett. b), d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).
3. La CTR-Puglia (sez. Lecce), nell’annullare l’avviso di accertamento notificato il 6 ottobre 2008 e basato sul p.v.c. redatto dalla G.d.F. il 18 dicembre 2007 (documentazione extra-contabile; sotto-fatturazione; fraudolenta applicazione di aliquote agevolate), si è discostata dai superiori principi di diritto, essendosi limitata ad affermare, con asserzione anapodittica, che si era trattato di elementi che l’Agenzia “avrebbe dovuto o potuto conoscere sin dall’inizio”.
3.1 La sentenza d’appello va, pertanto, cassata con rinvio al giudice competente per nuovo esame, alla luce degli enunciati principi di diritto, e per la regolazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia (sez. Lecce) in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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