CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8067 – La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e deve ritenersi sussistere la sopravvenuta legittimazione processuale (passiva) del socio a titolo successorio