CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1974

Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza di appello – Motivazione meramente apparente

Rilevato che

1. T. C. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di cu all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2014, in materia di Imu, dall’ente impositore Comune di Guidonia Montecelio e dal concessionario per l’accertamento e la riscossione del tributo T.E.I. s.r.l.

Il Comune di Guidonia Montecelio è rimasto intimato; la concessionaria T.E.I. s.r.l. si è costituita con controricorso.

Ricorrente e controricorrente hanno prodotto memorie.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la legittimazione processuale, contestata dalla ricorrente nella memoria, della concessionaria T.E.I. s.r.l., quale controricorrente, deriva direttamente dalla partecipazione della stessa società al giudizio di appello e dalla notifica alla medesima parte del ricorso per la cassazione della sentenza della CTR, che le ha indirizzato la contribuente ricorrente.

2. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., assumendo la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene correttamente determinato dall’ente il valore venale dei beni sottoposti ad imposizione, in virtù della delibera del Consiglio comunale n. 23 del 2017.

Il motivo è fondato e va accolto.

Va infatti rammentato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Giova altresì ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; Cass. , Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016; Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018).

Nel caso di specie la CTR si è limitata ad esprimere il principio di diritto ricavabile dalla motivazione della citata Cass., Sezione 6, ordinanza n. 10520 del 2019, in ordine al valore indiziario di documenti provenienti da terzi, al fine di determinare l’eventuale minor valore dell’area in questione rispetto a quello di cui alla delibera comunale, senza però dare conto di averne fatto effettiva applicazione al caso di specie, avendo integralmente omesso (in contrasto con quanto invece emerge dalla motivazione proprio del citato precedente di legittimità) qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta sub iudice ed alla valutazione (fosse anche solo sotto il profilo indiziario) della produzione documentale della contribuente, richiamata puntualmente nel ricorso per autosufficienza.

Nella sostanza, la CTR ha enunciato una regola di giudizio in astratto, ma non ha dato conto dell’ an e del quomodo della sua applicazione al caso sub iudice, prescindendo da quest’ultimo e rendendo quindi oggettivamente incomprensibile il ragionamento attraverso il quale il principio che lo stesso giudice a quo si è dato sia divenuta la regola della fattispecie concreta controversa.

La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione all’accoglimento del primo motivo, con rinvio al giudice d’appello.

3. Restano quindi assorbiti, in considerazione dell’accoglimento del primo, tanto il secondo, composito, motivo (che censura sia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sempre con riferimento alla parte della decisione relativa al quantum debeatur); quanto il terzo motivo (che censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo la CTR disapplicato le sanzioni per l’incertezza oggettiva della normativa impositiva di riferimento, che la contribuente aveva dedotto con riferimento non solo all’an, ma anche al quantum debeatur).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.