CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17623
Società – Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci – Danno patrimoniale – Giudizio tributario relativo a evasione IVA pendente in Cassazione – Eventuale decisione favorevole sull’illecito tributario – Sospensione facoltativa, ex art. 337, co. 2, cod. proc. civ., del giudizio di responsabilità – Legittimità
Rilevato che
M.F. ha proposto regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 cod. proc. civ., nei confronti dell’ordinanza resa dal Tribunale di Milano n. 1631/2018, depositata il 14 luglio 2018, con la quale il processo – avente ad oggetto la domanda di responsabilità degli amministratori e sindaci (tra i quali l’odierno ricorrente), ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 cod. civ., incardinata dalle società M.T. s.p.a. in liquidazione M. s.r.l. in liquidazione, P. s.p.a. in liquidazione, B. s.p.a. in liquidazione, P. s.p.a. in liquidazione, I. s.p.a. in liquidazione, D. s.p.a. in liquidazione, C. s.p.a. in liquidazione – è stato sospeso, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.;
il Tribunale milanese ha, invero, ritenuto opportuno attendere l’esito del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 7035 del 16 dicembre 2014, che aveva annullato quasi tutti gli avvisi di accertamento per evasione dell’IVA, mediante il sistema delle cd. frodi carosello, costituente l’addebito mosso dalle suddette società ai propri organi amministrativi e di controllo; secondo il Tribunale, il possibile venir meno – per effetto di un’eventuale decisione di questa Corte favorevole alle società attrici – del «pregiudizio arrecato al patrimonio sociale», laddove l’annullamento degli avvisi di accertamento fosse definitivamente confermato, comporterebbe la sopravvenuta insussistenza dell’illecito ascritto agli amministratori ed ai sindaci per difetto di un elemento essenziale, costituito dal danno patrimoniale, nonché l’inesistenza di un interesse concreto ed attuale delle società attrici a proseguire nel giudizio di responsabilità;
per il che evidente sarebbe l’opportunità di fare luogo – non alla sospensione necessaria dei giudizi, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., stante la diversità delle parti del giudizio tributario (società attrici ed Agenzia delle entrate) rispetto a quelle del presente giudizio di responsabilità (società attrici ed amministratori e sindaci delle stesse) – bensì alla sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.;
hanno depositato memorie difensive le predette società e la CNA Insurance Company Limited;
Ritenuto che
in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sia impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 cod. proc. civ., e il sindacato esercitarle al riguardo dalla Corte di cassazione si incentri sulla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., 24/05/2019, n. 14337; Cass., 12 luglio 2018, n. 18494; Cass., 30/07/2015, n. 16142; Cass., 25/11/2010, n. 23977);
per quanto concerne i presupposti giuridici per l’esercizio del potere di sospensione in parola, debba osservarsi che – salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato – quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.;
in tal senso debba, invero, rilevarsi che il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, a favore di una delle parti, qualifichi la posizione dei contendenti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado;
di conseguenza, il secondo giudizio non debba di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma possa esserlo, ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità della decisione precedente (cfr. Cass. Sez. U., 19/06/2012, n. 10027; Cass., 24/05/2013, n. 13035; Cass., 19/09/2013, n. 21505; Cass., 03/11/2017, n. 26251; Cass., 04/01/2019, n. 80), e tale principio si applica anche quando la sentenza emessa all’esito della causa pregiudicante sia stata pronuncia – come nella specie – da un giudice speciale (Cass. Sez. U., 30/11/2012, n. 21348);
Ritenuto che
la sospensione necessaria del processo possa – per contro – essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., solo quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., 09/12/2011, n. 26469; Cass., 24/09/2013, n. 21794);
il rilievo secondo cui la nozione di pregiudizialità in senso tecnico postula l’attitudine del decisum del giudizio pregiudicante a spiegare l’autorità di giudicato (artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.) nel processo pregiudicato, richieda quale presupposto indefettibile l’identità delle parti dei due giudizi (Cass., 06/11/2015, n. 22784), poiché – in caso contrario – la parte rimasta estranea ad uno di essi potrebbe sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass., 11/08/2017, n. 20072; Cass., 24/05/2018, n. 12996);
nel caso di specie, pertanto, rilevata la diversità delle parti dei due giudizi, il Tribunale abbia correttamente fatto ricorso alla sospensione facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., essendo stata, peraltro, la sentenza, emessa nel precedente giudizio tributario, invocata da taluno dei convenuti – non come avente efficacia di giudicato nel successivo giudizio di responsabilità – bensì, in forza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato, come suscettibile – anche in forza di una prognosi negativa circa la fondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti della sentenza n. 7035/2014 della Commissione tributaria per la Lombardia – di spiegare la sua autorità anche nel successivo giudizio di responsabilità, ben potendone il Tribunale desumere argomenti a favore delle tesi difensive dei convenuti;
Considerato che
allorquando l’autorità della sentenza, avverso la quale sia stata proposta impugnazione, venga invocata in un diverso processo, il giudice abbia di fronte una duplice alternativa: esercitare la facoltà di sospensione a norma dell’art. 337 secondo comma cod. proc. civ.; oppure risolvere direttamente la controversia attribuendo alla pronunzia la cui autorità è invocata quell’influenza che in via provvisoria l’ordinamento le attribuisce;
in tale seconda ipotesi, il giudicante ha l’obbligo di spiegare le ragioni che lo inducono, per sua libera valutazione, a condividere gli accertamenti nella stessa contenuti, al fine di non incorrere in caso contrario nel vizio di carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., 25/10/1997, n. 10523); per converso, qualora il giudicante opti per la diversa alternativa di esercitare la sospensione del processo dinanzi a lui pendente, il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., postula che il giudice del secondo giudizio indichi le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante (Cass., 29/05/2019, n. 14738; Cass., 12/11/2014, n. 24046);
Rilevato che
nel caso di specie, il Tribunale di Milano – muovendo da una dettaglia e motivata disamina della vicenda tributaria dalla quale deriverebbe il danno ascritto ai convenuti – ha fatto proprio l’analitico parere legale («opinion») prodotto in giudizio da uno dei sindaci, nel quale si è evidenziata la probabile conferma della sentenza tributaria di appello suindicata, stante la plausibile infondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’Ammmistrazione finanziaria;
il Tribunale è, pertanto, motivatamente pervenuto alla conclusione che né l’una né l’altra delle pronunce succitate (tributarie di primo e di secondo grado) sia a tal punto convincente da potere esercitare la sua autorità nel giudizio sottoposto al suo esame;
Ritenuto che
di conseguenza, il potere discrezionale di sospensione, ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., si palesi – nel caso di specie – correttamente esercitato;
il ricorso per regolamento di competenza vada, pertanto, disatteso, con compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della complessità della materia del contendere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per regolamento di competenza; compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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