CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17848
Infortunio sul lavoro – Azione di regresso Inail per ottenere il rimborso della somma corrispondente alle prestazioni erogate – Pendenza del procedimento penale – Sospensione del procedimento – lstanza di regolamento necessario di competenza – Fondamento
Rilevato che
1. con ricorso depositato il 3.1.2018 l’INAIL ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, N. E.S. quale amministratore unico della B.S. srl, V.F. quale consigliere delegato della T.E. spa, la T.E. spa, L.A. quale coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, con azione di regresso per ottenere il rimborso della somma corrispondente alle prestazioni erogate in favore di S.F. per l’infortunio occorso il 30.7.2010;
2. l’infortunio si era verificato mentre il lavoratore era intento alla posa in opera di pannelli solari sul tetto dello stabile di proprietà della F. spa, che aveva commissionato i lavori a T.E. spa la quale, a sua volta, li aveva subappaltati alla B.S. srl, alle cui dipendenze operava S. F. quale lavoratore somministrato;
3. in conseguenza dell’infortunio sono stati rinviati a giudizio N. S. E., V. F., L. A. per i reati di cui agli artt. 590, commi 2 e 3 c.p. e 583, comma 1 n. 1 c.p. e per quelli contravvenzionali, nonché le due società, B.S. srl e T.E. spa ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2000; per le tre persone fisiche imputate e per la T.E. spa il procedimento penale è stato definito con sentenza n. 103/14 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. mentre nei confronti della B.S.srl è disposto il rinvio a giudizio;
4. il Tribunale di Vicenza adito dall’INAIL, con ordinanza del 4.2.2019 pronunciata fuori udienza, accogliendo l’istanza proposta dalla difesa del N. e della B.S.srl, ha così disposto: “vista la pendenza del procedimento penale n. RG 114/13 nei confronti di B.S.srl, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sospende il presente procedimento in attesa di definizione di quello penale”;
5. avverso tale ordinanza l’INAIL ha proposto regolamento necessario di competenza ed ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. in ragione del superamento della pregiudizialità penale; ha richiamato precedenti specifici di legittimità che, in base al disposto degli artt. 75 e 654 c.p.p., 211 disp. att. c.p.p. e 295 c.p.c., hanno ribadito l’autonomia dell’azione di regresso INAIL di cui all’art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 rispetto al processo penale e quindi l’insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c.; ha argomentato come nel caso di specie non potesse invocarsi l’art. 75, comma 3, c.p. che disciplina l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno e di cui, comunque, difettavano i presupposti;
6. la T.E. spa si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso; le altre parti, ritualmente citate, non hanno svolto difese;
7. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c..
Considerato che
8. l’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata;
9. la tesi dell’Istituto è conforme alla unanime giurisprudenza di questa Corte che anzitutto, a proposito dell’art. 295 c.p.c. ha statuito che “Il giudizio civile può essere sospeso, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato“, (Cass., Sez. 6 n. 18202/18; Sez. 6 n. 6834/17; n. 26863/16; n. 10889 del 2016);
10. con specifico riferimento al rapporto tra l’azione di regresso Inail di cui all’art. 11 cit. e il processo penale nei confronti di soggetti imputati in conseguenza dell’infortunio sul lavoro, questa Corte ha annullato le ordinanze di sospensione del giudizio civile ove era stata esercitata l’azione di regresso prima della definizione del giudizio penale, statuendo “In base alla regola generale di cui all’art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 33 legge 26 novembre 1990 n. 353, il giudizio instaurato dall’Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso che, in applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell’Inail, che non è parte nel giudizio penale; ne’, d’altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall’art. 75 cod. proc. pen., in relazione all’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l’azione di regresso esercitata dall’Inail è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale” (Cass. n. 2952 del 2001; n. 16874 del 2004; 27102 del 2018);
11. a seguito della previsione della facoltà dell’Inail di costituirsi parte civile nel processo penale pendente contro il datore di lavoro per i medesimi fatti, ex art. 2 della I. n. 123 del 2007, poi sostituito dall’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, e ove pure si consideri equiparabile l’azione di regresso a quella risarcitoria ai fini dell’esercizio nel processo penale, la disciplina del rapporto tra azione civile e processo penale deve rinvenirsi nell’art. 75 comma 3 c.p.p. secondo cui “Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”;
12. al riguardo si è precisato (Cass. sez. 6 n. 26869/18) che “nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o dopo la sentenza penale di primo grado, atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto e prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass., ord., 12/06/2006, n. 13544; Cass., ord., 22/12/2016 n. 26863, v. anche Cass. 22/06/2017 n. 15470; Cass., ord. 17/11/2015, n. 23516; Cass. 17/02/2010, n. 3820);
13. nel caso di specie è pacifico che l’Inail non si è costituito parte civile nel processo penale ed inoltre l’azione di regresso Inail è stata esercitata prima della sentenza di primo grado emessa nei confronti della B.S.srl, come si ricava dalla istanza di sospensione presentata dinanzi al Tribunale di Vicenza che fa riferimento al processo penale nei confronti della B.S.srl RG n. 6535/2010 “con la fase istruttoria in fieri e prossima udienza fissata per il giorno 4.10.2018”, trascritta nel ricorso in esame a pag. 3;
14. per le considerazioni svolte, deve accogliersi l’istanza di regolamento di competenza ed annullarsi l’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., disponendosi la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge e che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.
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