CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17848 – In base alla regola generale di cui all’art. 295 cod. proc. civ. il giudizio instaurato dall’Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del processo penale pendente per gli stessi fatti