CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17707
Contribuzione dovuta da società sportiva dilettantistica – Massaggiatori quali lavoratori autonomi – Inquadramento come co.co.co. – Nozione legale di progetto – Assenza del progetto – Mancanza della prova della pattuizione ovvero progetto, effettivamente pattuito, che risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia – Automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano e, per quel che qui rileva, ha ritenuto con riferimento alla contribuzione dovuta dalla Società sportiva dilettantistica a rl B.W. per i massaggiatori che questi fossero lavoratori autonomi.
Ha rilevato che, al momento dell’accesso degli ispettori, i massaggiatori erano inquadrati come CO.CO.CO.; che non potevano essere ricondotti a lavoratori a progetto contenendo i contratti una mera descrizione delle mansioni attribuite, inidonea a soddisfare la nozione legale di progetto e che, secondo un’interpretazione meno rigorosa, era consentito fornire la prova della natura autonoma del rapporto e che nella specie vi era la prova dell’ampia autonomia degli stessi.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico articolato motivo. La società è rimasta intimata.
La Procura Generale ha depositato memoria ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in diritto
3. L’Inps denuncia violazione degli art 61, 69 commi 1, 2 e 3 DLGS n 276/2003, art 1 commi 24 e 25 L. n. 92/2012; artt 2728, 2729, 2947 cc; 12 disp.att.cc. Censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui può essere fornita la prova del carattere autonomo della prestazione, pur in mancanza di un progetto e ciò in violazione dell’art 69 Dlgs n 276/2003.
4.Il ricorso va accolto.
5. In base alla definizione legale del contratto a progetto fornita dall’art. 61 D.Lgs. 276/2003 nel testo originario (poi sostituito dall’art. 1 comma 23 lettera a) della l. n. 92 del 2012, modificato dall’art. 24 bis comma 7 del d.l.n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012 ed ancora dall’art. 7 comma 2 lettera c) del d.l. n. 76 del 2013 conv. in l. n. 99 del 2013 ed infine abrogato dall’art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act) per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.
6. Questa Corte, con riferimento al medesimo testo della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di “specifico progetto”, quale deriva dall’esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali.
Si è, altresì, affermato che l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142 del 29/03/2017).
7. Va qui, altresì, data continuità al principio giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018).
8. Questa Corte ha, infine, affermato che “il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2016 (nel testo “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso – determinante l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto – non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore.
8.In applicazione di tali principi, cui questa Corte intende dare continuità, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
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