CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5233 – In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell’obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell’esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ai sensi dell’art. 72 l.fall., ratione temporis applicabile, nell’esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi