CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2018, n. 7494
Esposizione all’amianto – Beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 13, co. 8, L. n. 257/1992 – Intervenuta decadenza della domanda ex art. 47, D.P.R. n. 639/1970 – Portata irretroattiva della nuova disciplina sulla decadenza – Non sussiste
Rilevato
che la Corte di Cassazione sesta Sez. Civile Lav., con sentenza n. 8567/2017, depositata il 4.4.2017, respingeva il ricorso per cassazione spiegato da Z. M. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4961/2015 che riformando la sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 la domanda proposta nei confronti dell’INPS al fine di conseguire i benefici della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8 I. 257/1992 e succ. mod.;
che a fondamento della pronuncia la Corte di Cassazione richiamava il consolidato orientamento di legittimità che ammetteva la decadenza dalla domanda rivolta al conseguimento dei benefici per esposizione ad amianto; e rilevava pertanto la manifesta infondatezza del motivo di ricorso secondo cui la decadenza in discorso potesse applicarsi solo alle domande processuali successive alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, come chiarito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2014 e non potesse, invece, trovare applicazione alla presente fattispecie, in cui sia la domanda amministrativa (del 26.3.1997), che quella giudiziale (dell’8.1.2008), erano intervenute prima dell’entrata in vigore della nuova citata normativa;
che contro tale pronuncia Z. M. ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 365, 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., illustrato da memoria, allegando come errore di fatto revocatorio che la Corte di cassazione non ha considerato la sentenza n. 69/2014 della Corte Cost. che aveva affermato la portata irretroattiva della nuova disciplina sulla decadenza, ed era pertanto pervenuta ad una errata percezione del contenuto dell’art. 47 DPR 639/1970, come mod. dall’art. 38 d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011 e succ. mod., determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dal dettato della Corte Costituzionale;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che il procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sostenendo che quello commesso dalla Corte fosse un errore giuridico ma non errore revocatorio;
Ritenuto
che il ricorso è privo di fondamento sia perché non allega alcun errore di fatto prospettando bensì un errore di diritto poiché tale sarebbe la mancata applicazione di una regola iuris circa la portata irretroattiva di una determinata disciplina; sia perché la sentenza impugnata non ha in realtà commesso errore di alcun tipo, avendo semplicemente applicato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato che si è sviluppato in materia di decadenza dall’azione giudiziaria (ex art. 47 dpr 639/1970) intesa ad ottenere i c.d. benefici contributivi per esposizione all’amianto a partire dal 2008 (con la sentenza n.12685/2018), e poi via via consolidato, attraverso molte pronunce (anche di manifesta infondatezza, cfr., in particolare, Cass. sent. nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 e n. 11400 del 2012; n. 9416/2014), secondo le quali la stessa disciplina della decadenza (anche prima della modifica apportata all’art. 47 del dpr con l’introduzione 6° comma da parte del d.l. n.98/2011 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. Ili e della sentenza della Corte Cost. n. 69/2014 a questa relativa, su cui si appunta il ricorso per revocazione) andasse applicata a tutte le tipologie di azioni aventi ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ad amianto; “siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione” (Cass. ordinanza 9416/2014);
che tale tesi è stata giustificata, per un verso, in quanto i benefici previdenziali non attengono alla rivalutazione dei ratei di pensione, ma soltanto alla rivalutazione dei contributi (sentenza 12685/2008); e per altro verso poiché si tratta di prestazione previdenziale autonoma ancorché dotata di una sua indubbia strumentalità ai fini del conseguimento e/o dell’aumento delle prestazioni pensionistiche (Cass. 14531/2012, 4409/2014, 14472/2012, 11093/2012, Cass. 3605/2012);
che perciò secondo lo stesso orientamento ai benefici contributivi in questione non potesse riconoscersi l’esenzione dal regime decadenziale che prima della novellazione dell’art. 47 del dpr 639/1970 (operata dal d.l. n.98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 cit.) veniva invece riconosciuta nei casi di azioni in materia di adeguamento delle prestazioni pensionistiche già riconosciute in un importo inferiore a quello dovuto (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 6491/1996 e n. 12720/2009);
che in definitiva la sentenza impugnata non ha né trascurato la sentenza n.69/2014 della Corte Cost. (che non è riferita alla questione dell’applicazione della decadenza all’azione ex art. 13 I. 257/1992), né effettuato nessuna applicazione retroattiva della disciplina di cui al d.l. n.98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, avendo bensì proceduto all’applicazione dell’ordinaria comune disciplina vigente al tempo della domanda, come interpretata dalla stessa consolidata giurisprudenza di legittimità ben prima della nuova normativa sopra cit. e della stessa pronuncia della Corte Costituzionale che la riguarda;
che il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
che va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio della somma dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessive € 2200 , di cui € 2000 per compensi professionali; oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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