CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13358
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Termini – Notifica oltre il termine – Inammissibilità
Rilevato
– che in controversia relativa ad avviso di accertamento sintetico “redditometrico” effettuato nei confronti del contribuente L.B., con riferimento all’anno d’imposta 2004, questa Corte, con la sentenza in epigrafe, che l’Agenzia delle entrate impugna per revocazione, dichiarava improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 117/04/14, depositata in data 8/4/2014, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che il contribuente aveva assolto l’onere della prova contraria sul medesimo incombente, superando le presunzioni di maggior reddito a fini IRPEF conseguito dal contribuente nell’anno d’imposta in considerazione;
– che nella sentenza impugnata per revocazione questa Corte rilevava che la sentenza della CTR in quella sede impugnata era stata notificata, come dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, il 21/7/2014, cosicché la notifica del ricorso, effettuata solo in data 24 novembre 2014, era da considerarsi tardiva « essendo stato proposto dopo il decorso il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 325, comma 2 c.p.c. e dall’art. 51, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali)»; rilevava altresì «il mancato deposito della copia dell’atto impugnato con la relata di notifica nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., previsto a pena di improcedibilità», «il cui riscontro precede quello dell’eventuale inammissibilità (cfr. Cass. n. 20883 del 15/10/2015)»;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Considerato
– che va preliminarmente rilevata, in accoglimento dell’eccezione sollevata sul punto dal controricorrcnte, l’inammissibilità del ricorso in esame in quanto tardivamente proposto (in data 13/09/2017), oltre il termine semestrale previsto dall’art. 391—bis, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 1—bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 2 d.l. citato;
– che il primo comma dell’art. 391-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1 -bis, comma 1, lett. I), n. 1, del d.l. n. 168 del 2016, introdotto in sede di conversione del citato decreto, ad opera della legge n. 197 del 2016, così recita: «Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione é affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento»;
– che il comma 2 del citato art. 1-bis, nel dettare la disciplina transitoria, ha stabilito che « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio»;
– che l’art. 1, comma 2, della legge n. 197 del 2016, di conversione del d.l. n. 168 del 2016, ha previsto l’entrata in vigore della legge «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», n. 254 del 29/10/2016, con la conseguenza che la data di entrata in vigore è quella del 30/10/2016;
-che, venendo al caso di specie, il ricorso avverso la sentenza di questa Corte di cui l’Agenzia delle entrate chiede la revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e stato spedito per la notificazione il 13/09/2017, notificato il 15/9/2017 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 29/09/2017, quindi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di modifica dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (30/10/2016); ne consegue che, applicandosi il termine previsto dalla nuova disposizione processuale per le ipotesi, come quella in esame, in cui la sentenza della Cassazione non risulta essere stata notificata, il ricorso per revocazione doveva essere proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento revocando, che andava a scadere il 31/07/2017, data di molto antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso effettuata solo in data 15/09/2017;
– che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo l’Agenzia delle entrate ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.
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