CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20479
Rapporto di agenzia – Pagamento dell’indennità di preavviso e dell’indennizzo ex art. 1751 c.c. – Credito azionato in sede monitoria – Mancato pagamento di merce – Estinzione della società e conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese – Cessione agli ex soci del credito aziendale – Fenomeno di tipo successorio
Rilevato
che, con sentenza del 1 luglio 2015, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Roma – che, investito del ricorso proposto dal B. avverso la A.S.r.l., per il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di agenzia, implicante la condanna della Società al pagamento dell’indennità di preavviso ai sensi dell’art. 1725 c.c., l’indennizzo ex art. 1751 c.c. ed in via subordinata le somme di cui all’art. 11 dell’AEC 2002, o, in subordine, di un rapporto di concessione di vendita implicante la condanna della Società medesima al risarcimento del danno, nonché, per riunione dei procedimenti, dell’opposizione dello stesso B. al decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dall’A. per merce non pagata aveva rigettato il ricorso e confermato il decreto ingiuntivo – confermava la decisione del Tribunale nei confronti delle parti costituitesi all’esito della riassunzione, Sig.ri L.C., I.G. e L.C., rispettivamente i primi due ex soci dell’A.cessionari del credito nei confronti del B. ed il terzo liquidatore della Società (la C. Conf. S.p.A., parimenti convenuta, era rimasta contumace), rigettando altresì le ulteriori domande proposte dal B. in sede di gravame in relazione all’opposizione al decreto ingiuntivo, relative alla cancellazione dell’ipoteca iscritta dall’A. sull’immobile di proprietà del B. e la declaratoria di rinuncia al credito di cui al decreto ingiuntivo conseguente alla mancata evidenziazione dello stesso nel bilancio di chiusura all’atto della cancellazione della Società dal registro delle imprese; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione sollevata dagli ex soci per non essere ivi specificate le ragioni della loro vocatio in ius, infondata l’eccezione circa il difetto di rappresentanza in prime cure del B., per essere stata la procura rilasciata su foglio incorporato al ricorso, ravvisabile un fenomeno successorio implicante in capo agli ex soci il trasferimento del credito, da ritenersi, pertanto, non estinto per effetto della cancellazione della Società dal registro delle imprese, incolpevole il comportamento del liquidatore, dipendente dalla decisione nel merito la domanda non proposta in prime cure circa la declaratoria di illegittimità dell’ipoteca, in configurabili, in quanto rimasto priva di prova, il reale assetto dei rapporti tra le parti, tanto il rapporto di agenzia, quanto quello di concessione di vendita;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui, non avendo l’intimata C. Conf. S.p.A. svolto alcuna attività difensiva, resistono, con controricorso, solo i Sig.ri C., G. e C.;
– che i Sig.ri C. e G. hanno poi presentato memoria;
Considerato
– che, con il primo motivo, il ricorrente, impugna la statuizione della Corte territoriale relativa all’esclusione dell’intervenuta rinunzia al credito azionato in sede monitoria da A.S.r.l. per mancato pagamento di merce da parte del B. per non essere stato questo iscritto nel bilancio della liquidazione della A. S.r.l. chiuso antecedentemente alla cessione ai Sig.ri C. e G., per di più non dichiarata contestualmente alla liquidazione della Società determinante l’interruzione del processo, di modo che, all’atto dell’interruzione i cessionari, già titolari del credito, non avrebbero avanzato alcuna pretesa, limitandosi a comparire poi in sede di riassunzione e quindi, secondo il ricorrente, tardivamente, come contraddittori nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto da A.S.r.l. nei confronti del B.;
– che, con il secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver pronunziato in ordine alla domanda concernente la declaratoria di inefficacia dell’ipoteca iscritta a favore di A.S.r.l., omettendo di considerare a tali fini il profilo formale della mancata annotazione della cessione del credito che implicherebbe quell’inefficacia;
– che, con il terzo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1742 a 1752 c.c. nonché 1725 c.c. e 1569 c.c. imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia circa la non ravvisabilità nella specie di un rapporto di agenzia o alternativamente di distribuzione commerciale sul profilo formale del difetto di prova scritta del contratto, quando risultavano viceversa provate tanto la sussistenza tra le parti dei pregressi rapporti commerciali quanto la formale cessazione degli stessi e dunque, in relazione a tali profili sostanziali, la sussistenza dei diritti indennitari e o risarcitori rivendicati;
– che il primo motivo deve ritenersi inammissibile non dando conto il ricorrente dell’effettività della indicata successione cronologica degli eventi relativi al deposito del bilancio della liquidazione della Società ed alla cessione agli ex soci C. e G. del credito aziendale nei confronti del B., essenziali al fine di verificare la ricorrenza di una rinunzia al credito ai sensi dell’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 3 aprile 2003, n. 5113), per cui “qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale … si trasferiscono ai soci in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della Società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio né diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato;
– che, di contro, infondato risulta il secondo motivo, atteso che la mancata annotazione della cessione del credito comporta, non la caducazione dell’ipoteca iscritta dall’originario creditore, ma la temporanea inopponibilità dell’ipoteca da parte del cessionario che potrà provvedere all’annotazione nei vent’anni di efficacia dell’iniziale iscrizione;
– che inammissibile è ancora il terzo motivo, non misurandosi le censure ivi formulate con le articolate e complesse ragioni in base alle quali la Corte territoriale ha escluso la rilevanza delle allegazioni e prove addotte dal ricorrente al fine di desumerne, anche solo sul piano sostanziale, la ravvisabilità delle tipologie di rapporto alternativamente indicate;
– che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei soli controricorrenti, non avendo la C. Conf. S.p.A. parimenti intimata svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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