CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21294
Tributi – Reddito d’impresa – Accertamento – Partecipazione agli utili – Litisconsorzio – Processo tributario
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della società C. di C.T. e C. s.n.c., ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3/29/09 in data 16.12.2008, depositata in data 19.01.2009, con la quale la C.T.R. del Lazio, in parziale riforma della decisione emessa dalla C.T.P. di Roma, ha accolto l’appello della contribuente e rigettato quello proposto dall’ufficio, annullando l’avviso di accertamento n. RC 72000141 relativo al reddito di impresa ritratto dalla predetta società nell’anno di imposta 1996.
Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi; con il primo si deduce violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e con il secondo insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello fatto malgoverno della disposizione recante una presunzione legale a carico del contribuente in materia di accrediti ed addebiti su conti correnti bancari e, altresì, per non avere adeguatamente dato conto dell’iter logico-giuridico seguito per ritenere, nella specie, superata tale presunzione.
2. Resiste la società contribuente mediante controricorso, con il quale eccepisce, in via preliminare, la violazione delle norme in tema di litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e di giusto processo ex art. 111 Cost..
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa L.D.R., ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento della preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, con conseguente rinvio alla C.T.P. di Roma.
La controricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. L’eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento formulata dalla società controricorrente – cui ha aderito il Procuratore generale con la memoria in atti -, per violazione del litisconsorzio necessario originario, essendosi il giudizio svolto senza la partecipazione di tutti i soci, è fondata.
Deve, infatti, rilevarsi che nella specie si controverte di avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ilor conseguito da una società di persone e che, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un suo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (cfr. Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815); Cass. sez. 5, 14/32/2012, n. 23096; Cass. sez. 6 – 5, 28/11/2014, n. 25300).
2. In tale prospettiva, va aggiunto che, nella specie, neppure risultano integrati i presupposti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte affinché pur in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non debba essere dichiarata alcuna nullità per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio, ma debba essere disposta la riunione dei procedimenti; presupposti che ricorrono quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata dall’identità oggettiva, quanto a “causa petendi”, dei ricorsi; dalla simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci, quindi con identità di difese; dalla simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; infine, dall’identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, invero, secondo la giurisprudenza in esame, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (ex artt. 111, comma 2, Cost., 6 e 13 Convenzione europea dei diritti dell’uomo), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (v. ex plurimis, Cass. sez. 5, 18/02/2010, n. 3830).
Nella specie, come evidenziato, non ricorrono le condizioni sopra enucleate, in quanto dagli atti risulta carente il requisito del simultaneus processus nei gradi di merito, posto che la trattazione delle cause riguardanti i soci C.P. e B.M.R., nonché C.T., e la stessa C. s.n.c. hanno avuto un diverso e separato iter processuale, essendo state trattate e decise in appello con sentenze di diverse sezioni della C.T.R. del Lazio in epoche differenti (in particolare, l’appello proposto dalla predetta società è stato deciso con sentenza della C.T.R. n. 13/29/09, emessa in data 16.12.2008 e depositata il 19.01.2009; quello proposto da C.T. è stato definito con sentenza della C.T.R. n. 120/04/09 in data 21.04.2009, depositata in data 23.06.2009; infine, l’appello proposto da C.P. e B.M.R. è stato definito con sentenza della C.T.R. n. 321/01/2008, depositata il 9.9.2008); a ciò si aggiunga che questa Corte ha già provveduto ad annullare, per il medesimo vizio di violazione del litisconsorzio necessario, la sentenza di appello emessa nei confronti de soci C.P. e B.M.R. (Cass. sez. 5, 30/10/2013, n. 2573).
3. Da quanto osservato consegue la nullità della decisione impugnata e dell’intero processo; la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla C.T.P. di Roma.
Considerato lo sviluppo processuale della vicenda nonché la circostanza che la giurisprudenza richiamata è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo fin qui svolto.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Roma. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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