CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31291
Indennità di mobilità – Contribuzione figurativa – Pensione di anzianità
Rilevato
che con sentenza del 19 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da C. M. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’accredito della contribuzione figurativa relativa alle residue nove settimane di fruizione dell’indennità di mobilità, in luogo dell’erogazione per il medesimo periodo della pensione di anzianità effettuata dall’Istituto all’esito del procedimento amministrativo avviato a seguito della domanda del M., erogazione da differirsi all’esaurirsi del periodo di mobilità; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il diritto dovendosi ritenere l’insorgere del diritto a pensione e, di conseguenza, l’irrinunciabilità ad essa da parte del suo beneficiario derivante dal principio di indisponibilità del diritto pensionistico desumibile dall’art. 69, I. n. 153/1969 individuabile con la definizione della prima fase del procedimento che segue l’inoltro della domanda da parte dell’interessato, dato dall’accertamento in positivo della sussistenza del diritto, dalla liquidazione del dovuto e dalla formazione del provvedimento finale di accoglimento dell’istanza, nella specie ampiamente perfezionatosi allorché il M. ebbe a comunicare la propria volontà di ritiro e di nuova presentazione della domanda; che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
Considerato
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 78, R.D. n. 1422/1924, 1362, 1363, 1366 e 1324 c.c., imputa alla Corte il travisamento della volontà espressa con la comunicazione fatta pervenire all’INPS successivamente all’inoltro della domanda di pensione che, lungi dal riflettere un intento di rinuncia alla domanda in vista di una successiva presentazione, era volta alla mera rettifica della decorrenza della pensione, dal 1° luglio 2007 al 1° settembre 2007, o al più alla trasformazione del trattamento previdenziale da mobilità a pensione;
– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata valutazione del documento, assunto come rilevante ai fini del decidere, relativo alla presentazione della domanda di ricalcolo e diversa decorrenza della pensione datata 25.7.2007 e, dunque, anteriore a quella in data 8.8.2007 cui fa riferimento la Corte;
– che nel terzo motivo il vizio di omessa motivazione nonché, in ogni caso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. è prospettata in relazione alla domanda subordinata volta a conseguire il pagamento o dei ratei di pensione o di indennità di mobilità della cui corresponsione per i mesi di luglio e agosto 2007 il ricorrente, che la nega, assume non essere stato assolto dall’INPS il relativo onere probatorio;
– che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati atteso che entrambe le rettifiche inoltrate all’INPS dal ricorrente, sia per quel che riguarda i tempi, comunque successivi al perfezionamento del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per quel che riguarda il tenore letterale degli atti, che in ogni caso si prestano, secondo quanto emerge dalla stesso oggetto dei medesimi testualmente richiamato e posto tra virgolette nella motivazione dell’impugnata sentenza, “ritiro della domanda di pensione e nuova ripresentazione della stessa”, ad una lettura che li vede rivolti alla revoca dell’originaria domanda di pensione, non confermano quanto denunciato dal ricorrente in ordine allo scostamento dai criteri di interpretazione degli atti negoziali ed all’affermata irrinunciabilità del diritto; che, di contro, il terzo deve ritenersi inammissibile non dando qui il ricorrente conto della tempestiva formulazione della domanda subordinata, del contraddittorio sulla medesima intervenuto, di quanto replicato alle controdeduzioni dell’INPS, che, viceversa, puntualmente riporta nel proprio controricorso il passo della memoria di costituzione in primo grado in cui dichiara di aver messo a disposizione del ricorrente le somme relative alle due mensilità di luglio e agosto 2007 presso l’ufficio postale di Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 105, che il ricorrente non ha provveduto a ritirare determinando la restituzione delle stesse all’Istituto, precisando che le stesse circostanze sono state poi ribadite in grado di appello e mai fatte oggetto di contestazione da parte del ricorrente; che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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