CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2018, n. 13635
Tributi locali – ICI – Accertamento – Tariffe aree fabbricabili – Delibere di approvazione – Contenzioso tributario
Ritenuto in fatto
Il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione impugnando la sentenza resa dalla CTR della Lombardia n.117/32/13 del 10.7.2013, depositata il 19.9.2013 che confermava la sentenza della CTP di Milano n.173/43/12 la quale accoglieva il ricorso del contribuente annullando gli avvisi di accertamento relativi a ICI anno di imposta 2005-2006 relativo alla rideterminazione del valore venale dell’area fabbricabile sita in Milano, alla via (…).
In quelle annualità, sull’area era stata realizzato un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato della medesima volumetria del precedente, utilizzando la maggiore capacità edificatoria consentita dal previgente strumento urbanistico, superiore a quella concessa dall’attuale PRG.
Il contribuente non si è costituito.
Ritenuto in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Milano lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 52 e 59 comma 1 lett. G) D.Lgs n. 446/1997. Lamenta altresì l’omessa motivazione della pronuncia sul punto decisivo riguardante il contenuto delle delibere di approvazione delle tariffe per le aree fabbricabili del Comune di Milano, decisivo per il giudizio (art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.).
In particolare il Comune di Milano evidenzia che le delibere consiliari illustravano i criteri in base ai quali le tabelle del valore delle aree fabbricabili erano state approvate e non escludevano che l’Ente potesse circoscriverne l’applicazione solo ad alcuni tipi di interventi ovvero solo a determinate condizioni.
1.a. Osserva il collegio che è incontestato che il Comune di Milano abbia adottato il regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1.
È altresì incontestato che il contribuente abbia indicato valori superiori a quelli indicati in tabella e che per l’appunto su tale base la CTR ha ritenuto inibito al Comune l’esercizio del potere di accertamento e non ha proceduto all’esame delle ulteriori valutazioni operate dall’ente locale in base all’esercitato potere.
Il Comune di Milano dal suo canto, ha affermato che le tabelle erano state approvate, per le rispettive annualità, sulla base di studi e di criteri riferiti alla potenzialità edificatoria ordinaria in relazione allo strumento urbanistico allora vigente, restando escluse tutte le situazioni in cui la particolarità dell’intervento edilizio evidenziava un potenzialità edificatoria superiore.
Va in via di principio considerato che in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma dell’art. 52, consentono all’ente locale di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune”.
L’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio comunale dalla citata Legge, art. 59, lett. g), (soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a rigorose forme di pubblicità, nonché a termini dilatori di efficacia delle disposizioni emanate), è richiesta al fine di produrre l’effetto – valevole erga omnes e dunque anche nei confronti della stessa Amministrazione locale – di limitare il potere di accertamento del Comune “qualora la imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato”. Ciò per realizzare l’obiettivo di ridurre la insorgenza del contenzioso e di fornire ai contribuenti, in attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione contemplati dall’art. 6 commi 3 e 4 dello Statuto (L. n. 212 del 2000), uno strumento previsionale utile per la determinazione della base imponibile da adottare nella liquidazione del tributo locale. Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria (art. 1, comma 1, n. 2), art. 3 preleggi, comma 2, art. 4 preleggi, comma 2) che con tutta evidenza, ha lo scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità delle base imponibile volta a volta in questione, fa sì che venga conseguentemente autolimitata l’attività di accertamento dell’ente locale. L’atto normativo regolamentare emanato dal Consiglio ha forza innovativa dell’ordinamento giuridico e la operata predeterminazione dei valori ha capacità conformativa della successiva azione amministrativa. Esso pertanto in quanto valevole “erga omnes” risulta, senza le eccezioni pretese dalla ricorrente, attributivo ai cittadini contribuenti di situazioni giuridiche direttamente tutelabili. Pertanto viene riconosciuto l’interesse del contribuente a non essere assoggettato ad accertamento tributario nel caso di indicazione di una base imponibile non inferiore a quella predeterminata in via generale dal Comune (Cass. 13105/2012).
Nel caso che ne occupa in considerazione dell’avvenuta adozione volontaria da parte della Amministrazione comunale di atto conformativo della propria azione amministrativa, ritiene il Collegio che la stessa non potesse poi circoscriverne l’applicazione ad alcuni tipi di interventi, peraltro chiaramente individuati a titolo esemplificativo e non esaustivo, e per di più a determinate condizioni.
La diversa interpretazione dei propri poteri da parte del Comune di Milano offerta in ricorso, pretende di realizzare una ipotesi di irragionevolezza della azione amministrativa, ritenuta capace di mutare la previsione fiscale che legittimamente il contribuente, sulla base di un quadro giuridico promanante anche dalla stessa amministrazione, si è rappresentato quando ha dato luogo alla sua impresa.
2.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non va data pronuncia sulle spese giacché la parte intimata non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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