CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2021, n. 23609 – L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio