Corte di Cassazione ordinanza n. 17020 depositata il 13 agosto 2020
litisconsorzio necessario – annullamento della sentenza – motivazione classamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6607/49/14, depositata il 02/07/2014, la CTR della Campania, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso originario proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento catastale, adottato in difformità rispetto alla classificazione proposta in variazione con DOCFA n. 59562.1/2007, riguardante un immobile, censito in categoria E/3, concesso in usufrutto alla Tamoil s.p.a., al quale l’Amministrazione aveva attribuito una rendita di gran lunga superiore rispetto a quella proposta (C 5.250,00 al posto di C 1.749,00). La CTR ha posto a fondamento della decisione assunta, l’omessa notifica dell’avviso di variazione di classamento all’usufruttuario. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un solo motivo. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata, prospettando la violazione dell’art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di appello accolto l’originaria impugnazione del contribuente, in ragione dalla mancata notifica dell’avviso di variazione all’usufruttuario dell’immobile accatastato, considerata invece irrilevante dall’Agenzia, secondo la quale bastava che la notifica fosse effettuata al nudo proprietario dell’immobile, obbligato fiscalmente, per quanto riguarda l’IRPEF sul reddito dominicale, prodotto dall’immobile in questione.
2. Il controricorrente, nel costituirsi, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di autosufficienza ed anche per difetto di specificità.
3. Occorre, in via pregiudiziale, rilevare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario dell’immobile oggetto dell’accertamento catastale, quale litisconsorte necessario preterm esso. Com’è noto, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013).
4. Nel presente giudizio, la materia del contendere si è tutta incentrata sulla questione della rilevanza o meno, ai fini della validità dell’atto impugnato, dell’omessa notifica del provvedimento di classamento all’usufruttuario dell’immobile oggetto della variazione catastale. È infatti circostanza incontestata che, al tempo della presentazione della DOCFA l’immobile avesse un proprietario e un usufruttuario.Occorre pertanto tenere presente che questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6- 5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020). La stesso principio è stato enunciato anche con riferimento ai titolari di diritti reali di godimento, e in particolari agli usufruttuari, che sono stati ritenuti anch’essi litisconsorti necessari (così Cass., Sez. 6-5, n. 32836 del 2019 e Cass., Sez. 6-5, n. 32836 del 2019).
5. Poiché è pacifico che, nella specie, il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti dell’usufruttuario, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Napoli), affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, statuendo anche sulle spese di lite del presente grado.
P. Q. M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado.
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