Corte di Cassazione, ordinanza n. 19999 depositata il 13 luglio 2023

ricorso in cassazione ed identificazione della sentenza impugnata

RILEVATO

La società contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 08020190003383215, liquidata ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all’a.i. 2015; il recupero riguardava un minor credito Ires pari a €25.888,00 oltre interessi e sanzioni, derivante dall’acquisizione di un impianto fotovoltaico per la quale la società contribuente aveva ottenuto l’accesso alla cosiddetta tariffa incentivante, disciplinata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Conto energia); nell’incertezza dovuta alla cumulabilità della detta tariffa incentivante con l’agevolazione introdotta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti ambiente), la contribuente, in un primo momento, non si avvaleva di tale ultimo regime fiscale; solo a seguito del chiarimento pervenuto dal legislatore con la pubblicazione del decreto ministeriale 5 luglio 2012, la società chiedeva ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell’articolo sei, commi 13-19, legge n. 388 del 2000. A seguito della perizia, la società contribuente effettuava una riliquidazione interna delle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2011, in particolare presentando istanza di rimborso per gli anni 2011, 2012, 2013 e dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per gli a.i. 2014 e 2015. La cartella di pagamento opposta concerneva il controllo effettuato proprio su tale ultima dichiarazione integrativa di sintesi in Unico 2015.

La cartella di pagamento era avversata avanti la CTP di Perugia, che accoglieva le ragioni della società contribuente e annullava la cartella impugnata.

Il collegio d’appello rigettava l’appello erariale, confermando la sentenza.

Insorge l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi di ricorso, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO

Vengono proposti due mezzi.

Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, parte ricorrente censura la sentenza per aver il giudice d’appello operato il rigetto implicito dell’eccezione preliminare sull’inammissibilità di impugnazioni da intendersi rinunciate per effetto della definizione in acquiescenza dell’avviso di accertamento emesso per   l’anno 2011, nel quale si sarebbe realizzato l’investimento agevolabile.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in violazione dell’articolo 36, numero 4, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 15, legge n. 388 del 2000, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui i giudici regionali hanno omesso di pronunciare sulle specifiche eccezioni sollevate dall’agenzia appellata, affermando peraltro che la società contribuente avesse fornito la prova della spettanza dell’agevolazione invocata anche sotto il profilo oggettivo, pur in assenza di prove circa il costo delle immobilizzazioni materiali necessarie per investimenti ambientali operate.

2. Nel corpo del ricorso l’oggetto, il numero di accertamento e l’anno di imposta (2005) coincidono con la sentenza depositata n. 122/02/2022, ma rispetto a quest’ultima sono difformi la descrizione del fatto processuale, il numero della sentenza di CTP, l’esito del giudizio di primo grado e l’individuazione della parte appellante, nonché parte del testo della sentenza impugnata riprodotta nel ricorso ed il dispositivo della stessa.

Il contribuente non si è costituito.

Tanto premesso, è vero che “In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell’atto d’impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall’impugnante, non determina l’inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest’ultima come oggetto effettivo del ricorso.” (Cass. n. 10126/2023). Tuttavia, nel caso di specie tale univoca congruenza non si rinviene e l’indicazione del provvedimento impugnato è talmente incerta da renderne impossibile l’identificazione.                                                                                           

 Ed infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassazione sancita dall’art. 366 n. 2 cod. proc. civ. per la mancata indicazione della sentenza impugnata va limitata all’ipotesi in cui l’indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia, come nel caso di specie, talmente incerta da renderne impossibile l’identificazione (Cfr. Cass. n. 4661/2002; n. 22661/2004; n. 7053/209; n. 138/2016).

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Non vi è luogo di pronuncia sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva spiegata dalla parte contribuente.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.