Corte di Cassazione ordinanza n. 22172 depositata il 13 luglio 2022 – L’obbligo di motivazione della sentenza riconducibile alla previsione di cui all’art.132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero ancora risulti del tutto inidonea ad assolvere la funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nessuna evenienza del genere ricorre nel caso in esame