Corte di Cassazione ordinanza n. 22918 depositata il 21 luglio 2022
vizio di omessa pronuncia – insufficienza motivazionale dell’atto impositivo – rettifica di valore senza che fosse stata esibita alcuna perizia da parte dell’Agenzia né fatto alcun riferimento ai valori OMI
RILEVATO CHE
La società Dibla ha impugnato l’ avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate, mediante il quale è stato rettificato il valore di due immobili trasferiti con l’atto del 16 novembre 2010, con le conseguenti maggiori imposte di registro e catastali.
La società ha eccepito la nullità dell’atto impugnato per omessa o insufficiente motivazione e per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, firmato da soggetto privo della qualifica di dirigente; ha eccepito inoltre l’eccessività del valore accertato. La Commissione tributaria provinciale ha riunito i ricorsi e li ha accolti per difetto di motivazione dell’atto. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto, rilevando: quanto al difetto di motivazione, che la proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità per raggiungimento dello scopo in quanto il contribuente ha svolto una puntuale difesa contestando la eccessività del valore accertato; che è sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore riservando in sede contenziosa all’esame del valore in contraddittorio tra le parti; che in giudizio l’ ufficio ha ulteriormente chiarito gli elementi di valutazione comparativa; che non può essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di rettifica che indichi il presupposto della maggiore imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla rettifica. Nel merito dell’accertamento, il giudice d’appello rileva che la stima pubblica è più convincente e più precisa di quella privata, in quanto l’ufficio ha esplicato nel dettaglio gli elementi dei conteggi di stima come offerti dall’OMI e sui quali il contribuente, pur contestando i criteri estratti di applicazione, non offre una adeguata risposta idonea a vincere la presunzione data dai dati dell’OMI; che si è tenuto conto della destinazione di zona delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dei beni, nonché della consistenza; che la stima di parte si limita alla descrizione dell’immobile per assegnare poi lo stesso valore dichiarato senza fare riferimento a terreni analoghi esistenti nel circondario; che la stima dell’Agenzia si fonda invece sui valori rilevati tenendo conto del mercato delle compravendite delle locazioni della zona.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la società affidandosi a due motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo con controricorso. Con ordinanza del 16 giugno 2021 la Corte ha disposto l’ integrazione del contraddittorio nei confronti di Capraro Maria Antonia e della Albano Costruzioni s.a.s. di Albano Antonio & C.. Eseguite la notifiche del ricorso, la causa è stata trattata alla udienza camerale del 15 giugno 2022.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112, 15 e 166 c.p.c. nonché agli artt. 51 comma
3 e 52 comma 2 del DPR 131/1986; la violazione dell’art 7 della legge 212/200 e dell’art 3 della legge 241/1990, la violazione dell’art. 2697 c.c. La ricorrente deduce che è stato ritenuto adeguatamente motivato l’atto sebbene con riferimento a uno dei due immobili l’unico atto utilizzato quale elemento di comparazione consista in un altro atto di compravendita dove il valore dichiarato era stato rettificato dall’ufficio, e sul quale si era aperto un contenzioso poi definito mediante autotutela e un procedimento di definizione liti minori; che essa società aveva contestato questo metodo di determinazione del valore e che la CTR del Lazio ha omesso di pronunciarsi sulla utilizzabilità come posta comparativa di un atto non definitivo; che il giudice d’appello ha inoltre errato ritenendo che la motivazione fosse sufficiente, solo in base alla circostanza che il contribuente si era difeso, senza considerare che negli avvisi di accertamento non erano indicati gli elementi della maggiore e superiore stima, anzi facendo riferimento ad una perizia prodotta dall’ufficio di cui però non si ravvisa traccia in atti.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3. 4 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 155 e 2697 c.c. nonché l’omesso esame di fatto decisivo. La parte osserva che il giudice di secondo grado fa riferimento a una “stima pubblica” di valore degli immobili che non è possibile rinvenire negli atti di causa né nella produzione documentale offerta dall’agenzia delle entrate, violando così il principio dell’onere della prova; che in ogni caso il riferimento ai valori OMI non è sufficiente perché essi debbono essere allegati all’avviso di accertamento; che di contro la parte ha prodotto una perizia asseverata dalla quale risulta congruo il valore dichiarato.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, poiché la CTR pur avendo omesso di esaminare l’argomentazione relativa all’utilizzabilità – come termine di comparazione- dell’accertamento relativo ad altro immobile, ha fondato la sua valutazione di adeguatezza della motivazione dell’avviso di rettifica su altre valutazioni di fatto e diritto. Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. n. 12652 del 2020).
4.- Ciò premesso, si osserva che sono fondate le altre censure. 4.1.- In primo luogo si osserva che ha errato la CTR ad applicare il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo alla fattispecie. Questa Corte ha infatti precisato che in tema di accertamento tributario, l’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne giustifica l’annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l’impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum (Cass. ” n. 21997 del 17/10/2014). E’ inoltre erronea l’affermazione che l’ufficio, a fronte di carenze motivazionali dell’atto impositivo, possa sanare la nullità integrando l’atto in giudizio, poiché l’avviso di liquidazione deve contenere “ab origine” la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l’esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall’amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione (Cass. n. 11284 del 07/04/2022; Cass. 12400 del 21/05/2018)
4.2.- Inoltre, si deve osservare che la CTR ha ritenuto che l’ufficio abbia assolto la prova circa la fondatezza della rettifica di valore mediante l’utilizzo di una stima dell’Agenzia del Territorio, corredata di conteggi sulla base dei valori OMI, riferiti al metro quadro tenuto conto del valore delle compravendite e locazioni della zona, che confrontata con quella esibita dalla parte è stata ritenuta più convincente e più precisa.
Ebbene, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nel controricorso, la rettifica di valore è stata basata esclusivamente sulla comparazione con altro atto avente ad oggetto un bene similare, senza che fosse stata esibita alcuna perizia da parte dell’Agenzia né fatto alcun riferimento ai valori OMI. Pertanto, la decisione risulta fondata su prove che – secondo la condivisa prospettazione delle parti- non erano nella disponibilità della Commissione.
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione della la sentenza impugnata e il rinvio della causa per un nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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