CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23190 depositata il 31 luglio 2023
Tributi – Rimborso ritenute – Sostituto d’imposta – Prestazione lavoro dipendente – Detrazione – Esonero dichiarazione dei redditi – CUD – Accoglimento
Rilevato che
nel 2012 U.G. presentava istanza di rimborso delle ritenute operate da E. s.p.a., in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi corrisposti in suo favore per prestazioni di lavoro dipendente svolte nel 2009 nella Repubblica del Congo;
avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Novara, che lo accoglieva, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 165, commi 6 e 7 TUIR;
la sentenza di primo grado fu impugnata dall’Agenzia delle Entrate, la quale dedusse che la detrazione non poteva spettare, in mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi;
la CTR del Piemonte ha confermato la pronuncia di primo grado, osservando come l’ U. fosse esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto “non aveva altri redditi imponibili oltre quelli da lavoro dipendente indicati nel CUD”;
avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo; U.G. ha depositato controricorso.
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 917 del 1986, artt. 165 comma 8, “il cui testo non lascia spazio a dubbi interpretativi: il contribuente per poter usufruire del credito per le imposte pagate a titolo definitivo all’estero ha l’onere di presentare la dichiarazione dei redditi e di indicarvi i redditi prodotti all’estero” (pag. 4 del ricorso per cassazione);
il motivo è fondato;
la tesi del controricorrente è che, essendo quello in questione il suo unico reddito, le risultanze del CUD inviato dal datore di lavoro valevano senz’altro a surrogare il contenuto di un’eventuale dichiarazione dei redditi la quale, nel caso specifico, sarebbe stata del tutto inutile;
la lettera dell’art. 165, comma 8, citato non sembra, peraltro, superabile, rivestendo la dichiarazione dei redditi, nella fattispecie in esame, il precipuo scopo di porre in evidenza l’importo oggetto del credito di imposta;
ha affermato, al riguardo, Cass. 20/07/2021, n. 20666, che “dal tenore della seconda ipotesi contenuta nel comma – l’omessa indicazione di quel reddito nella dichiarazione presentata – ciò che viene valorizzato è che quella ricchezza, tassata all’estero, non sia stata dichiarata, ancorché il contribuente abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione”, “dal che deve evincersi che l’intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all’estero, è proprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione (..)”; “non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione“;
conclude, pertanto, il menzionato precedente che il contribuente ” “deve” dichiarare il reddito percepito all’estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l’imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione”;
ciò perché “il comma 8 cit. (..) non crea un obbligo, in contrasto con la diversa previsione contenuta nel d.p.r. n. 600 del 1973, art. 1 comma 4, lett. c), in merito alle ipotesi di esonero dalla dichiarazione, ma impone una condizione”;
fuorviante, inoltre, appare il riferimento – contenuto nella motivazione della sentenza impugnata – alla convenzione tra Repubblica del Congo e Italia (firmata a Brazzaville il 15.10.2003 e ratificata in Italia con la l. n. 288 del 2005), entrata in vigore solo dal 26.06.2014 e quindi non applicabile alla fattispecie in esame (concernente l’anno d’imposta 2009);
il ricorso va, dunque, accolto, e la controversia decisa nel merito, con conseguente rigetto dell’originario ricorso del contribuente, compensazione delle spese del processo di merito (anche tenuto conto dell’epoca dello specifico precedente di legittimità in questa sede richiamato) e condanna del controricorrente al pagamento delle spese processuali (che si liquidano in dispositivo) in favore dell’amministrazione ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente processo di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.