CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30167 depositata il 31 ottobre 2023
Lavoro – Prestazioni di assistenza e cura effettuate come badante in regime di convivenza – Differenze retributive – Datore di lavoro effettivo o erede del datore – Rigetto
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso di C.V. proposto nei confronti di P.M. per sentirlo condannare, in qualità di datore di lavoro effettivo o di erede del datore, al pagamento della somma di euro 72.804,75, a titolo di differenze retributive, maturate per le prestazioni di assistenza e cura effettuate come badante in regime di convivenza, in favore dello zio P.A., dal 20/4/2006 fino al decesso dell’assistito avvenuto il 3/8/2014;
2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha condiviso “la valutazione espressa dal primo giudice in termini di insufficienza della prova relativa al ruolo svolto dal P.M. di effettivo datore di lavoro dell’odierna appellante”; ha, inoltre, confermato la sentenza di primo grado “nella parte in cui ha ritenuto non provata la qualità di erede in capo al resistente”;
3. avverso tale sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito M.P.;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia:
“violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro:
il lavoro subordinato di badante qualificato dalla legge e dai contratti collettivi; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 1218, 2094, 1218, 1292, 1307, 1309 c.c.”; si deduce che i giudici d’appello avrebbero erroneamente attribuito alla ricorrente l’onere probatorio di fornire il vincolo di subordinazione in relazione al rapporto di lavoro di badante presso l’abitazione di A.P.;
la censura non può trovare accoglimento;
è pacifico, infatti, che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe su chi la deduce; nella specie, inoltre, la censura, peraltro genericamente formulata come violazione di legge senza rispetto del canone della specificità, non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata che non esclude affatto che la C. abbia potuto svolgere una prestazione con le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, ma, piuttosto, afferma che, dall’istruttoria espletata, non risultava prova sufficiente che tale rapporto fosse riferibile alla parte convenuta in giudizio;
2. col secondo motivo si denuncia: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: erroneo apprezzamento sull’esito della prova”; si sostiene che la prova del rapporto di subordinazione sarebbe stata fornita, in primo luogo, dalla qualificazione giuridica delle mansioni che svolge una badante; in secondo luogo, perché sarebbe stata altresì fornita dalle prove testimoniali;
il motivo è inammissibile;
infatti, si evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non solo in una ipotesi preclusa dalla cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), ma anche al di fuori dell’osservanza dei canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto;
in particolare, le richiamate pronunce delle Sezioni Unite hanno statuito che il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; inoltre, la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
poiché il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, lo stesso risulta inammissibile;
3. in conclusione il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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