CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36573 depositata il 14 dicembre 2022 – Ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali