Corte di Cassazione, ordinanza n. 5002 depositata il 16 febbraio 2023 – L’interesse ad agire – quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ. – richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire