CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2018, n. 4965
Tributi locali – TARSU – Accertamento – Rifiuti speciali – Attività cantieristica
Fatti della causa
1. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 13 gennaio 2014, ribadendo quanto affermato in primo grado, ha considerato illegittimo l’avviso di accertamento della tassa di smaltimento rifiuti (Tarsu) per l’anno 2004, emesso dal comune di Portoferraio nei confronti della E. C. spa, esercente attività cantieristica, relativamente a due specchi d’acqua demaniali, limitrofi allo stabilimento industriale, dalla E. detenuti in concessione e destinati allo stazionamento di unità navali durante le fasi di allestimento o di riparazione, sul motivo che trattavasi di zone d’acqua da considerarsi pertinenze di locali aziendali “riconosciuti come produttivi di rifiuti speciali” smaltiti direttamente dalla società, sulle quali non si formavano rifiuti solidi urbani dato che non vi era presenza umana se non quella degli operai a bordo dei natanti per il compimento di lavori di cantiere, e quindi di zone suscettive, anch’esse, di dar luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.
2. Il Comune di Portoferraio ricorre, con tre motivi, per al cassazione della suddetta sentenza.
3. La E. C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. per avere la commissione tributaria considerato gli specchi d’acqua in parola, di proprietà demaniale, “pertinenze” dei locali in cui si svolge l’attività cantieristica malgrado l’art. 817 c.c. presupponga la coincidenza della proprietà dei beni principali e delle pertinenze in capo allo stesso soggetto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5, c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione in ordine alla qualificazione degli specchi d’acqua come pertinenze per avere i giudici della sentenza impugnata adottato tale qualificazione senza darne spiegazione adeguata e supportata da prove e nonostante il difetto dei requisiti richiesti dall’art. 817 c.c.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la commissione tributaria “fatto riferimento alla sentenza n.63/23/2012 emessa tra le stesse parti dalla stessa CTR, che aveva ritenuto non dovuto il tributo Tarsu riconoscendo che nelle aree industriali dove la società svolgeva la sua attività venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti direttamente con oneri a carico della società stessa”, quando, al contrario, “le statuizioni e gli accertamenti contenuti nella sentenza n. 63 non fanno stato tra le parti in mancanza di giudicato sia formale (art. 324 c.c.) che sostanziale (art. 2909 c.c.)”.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato perché non coglie il senso della sentenza criticata: nella sentenza non vi è alcun riferimento all’art. 817 c.c. e il termine “pertinenze” vi è utilizzato non in senso tecnico civilistico per qualificare gli spazi d’acqua come beni al servizio delle altre aree produttive della E. C. spa, ma per mettere in rilievo il collegamento e l’omogeneità tra l’attività svolta (a bordo delle imbarcazioni presenti) sugli spazi suddetti (attività di allestimento o riparazione dei natanti) e l’attività cantieristica svolta sulla terra ferma, produttive, l’una e l’altra, di rifiuti dello stesso tipo; l’omogeneità funzionale sottolineata dalla sentenza è inconciliabile con la definizione stessa di pertinenza in senso civilistico, per la quale i beni accessori sono al servizio o di ornamento dei beni principali e quindi sono destinati ad usi diversi da questi ultimi.
5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile: dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n.134/2012 -applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11 settembre 2012 di entrata in vigore della norma modificativa-, la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione è limitata alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. Ili, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” nelle ipotesi di motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittorietà, perplessa od incomprensibile, che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.; nella specie, non è denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e non è denunciata -né, stante la piena idoneità dei passaggi motivazionali di cui al punto 1 della superiore esposizione in fatto a giustificare la decisione adottata, è obiettivamente ravvisabile- alcuna delle ipotesi appena ricordate.
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile: come affermato da questa Corte con la sentenza n. 7267 del 11/05/2012, il motivo di ricorso con il quale si censura un vizio erroneamente individuandone la tipologia è inammissibile; con il motivo di ricorso in esame, il Comune censura come violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3), un errore in procedendo (avere la commissione errato nell’applicare gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. assumendo la circostanza che nelle aree industriali dove la società svolgeva la propria attività venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti direttamente, dalla sentenza n. 63/23/2012 malgrado la stessa non fosse passata in giudicato); tale errore avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi del n.4 dell’art. 360 c.p.c.; ai sensi del n.3 possono essere infatti dedotti errori relativi a leggi sostanziali ed anche errori relativi a leggi processuali sempre però che si tratti di leggi processuali destinate ad un giudice diverso da quello che ha reso la pronuncia della cui cassazione si tratta, in altri termini non errores in procedendo ma errores in iudicando de iure procedendi. Quanto precede assorbe il rilievo per cui, in realtà la commissione, non ha assunto la ricordata circostanza dalla sentenza n.63 ma, dopo aver precisato che la circostanza risultava da tale sentenza, ha affermato che “tale circostanza è provata anche nel presente giudizio poiché sono state prodotte le fatture passive emesse dalle società che hanno provveduto alla smaltimento dei rifiuti speciali”).
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
8. Le spese sono poste a carico del Comune di Portoferraio in quanto soccombente.
9. Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il Comune di Portoferraio a rifondere alla E. C. Spa, le spese dei giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00, oltre accessori di legge; dà atto dell’obbligo per il Comune di Portoferraio di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2021, n. 42089 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), dovendo peraltro evidenziarsi che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 aprile 2020, n. 8088 - Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ai fini della TARI, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 23137 depositata il 31 luglio 2023 - In presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 aprile 2019, n. 11408 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, e la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dal d.lvo 5/2/1992, nr 22, art. 21 comma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15481 - TARSU - Ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11679 - In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall'imposizione l'immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…