CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2018, n. 8566
Benefici contributivi ex L. n. 223/1991 – Assunzione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità – Licenziati dalla società con la quale era intervenuto un contratto di affitto di azienda – Non sussiste – Definizione agevolata dei ruoli ex art. 6, D.L. n. 193/2016
Fatti di causa
Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 2/2012 ha rigettato l’opposizione a cartella di pagamento emessa dall’Inps a seguito del mancato riconoscimento alla G. Srl dei benefici contributivi di cui alla legge 223/1991 in relazione all’assunzione di 14 lavoratori provenienti dalle liste di mobilità e licenziati dalla I. SPA con la quale era intervenuto un contratto di affitto di azienda.
A fondamento della decisione il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo ritenendola proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c. e nel merito ha affermato che il riconoscimento dei benefici contributivi non potesse essere accordato in ipotesi di trasferimento di azienda, intesa quest’ultima in senso oggettivo.
Contro la sentenza ha proposto ricorso la G. srl con un motivo e l’Inps ha resistito con controricorso.
La G. srl ha successivamente depositato la dichiarazione, datata 10 novembre 2017, nella quale ha aderito alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del d.l. n. 193/2016 conv. in legge n. 225/2016 (c.d. rottamazione) contenente provvedimento di ricalcolo delle somme dovute e nello stesso atto ha dichiarato di rinunciare al giudizio.
Questa Corte di Cassazione con ordinanza del 20.10.2017, resa in camera di consiglio, ha disposto che la causa fosse rimessa alla pubblica udienza, rinviando a nuovo ruolo in mancanza della prova dell’avvenuta comunicazione all’Inps della rinuncia al ricorso.
Con atto in data 22.1.2018 la rinuncia è stata notificata in via informatica, tramite posta certificata, ai procuratori costituiti dell’INPS.
Ragioni della decisione
Deve essere pronunciata l’estinzione del processo a seguito di rinuncia, siccome attestata dall’atto depositato in giudizio e notificato alla controparte, con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n.193 del 2016 conv. in legge n. 225 del 2016, con determinazione delle somme da pagare allo scopo.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti considerato l’esito della controversia pervenuto a definizione agevolata in applicazione della legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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