CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 273
Contratto di agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Calcolo – Spettanza
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 890 pubblicata il 5.4.2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Soc. Cooperativa Ceramica d’Imola e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di D.A.A. di condanna della società al pagamento dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c.; ha rilevato il passaggio in giudicato delle statuizioni di condanna della Cooperativa al pagamento, in favore dell’agente, delle provvigioni relative all’anno 2006 e della indennità sostitutiva del preavviso, non oggetto di impugnativa.
2. La Corte territoriale ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione e prova, posto a carico dell’agente, in ordine ai presupposti di cui all’art. 1751 c.c.; in particolare, ha rilevato la genericità delle allegazioni dell’agente, prive di qualsiasi concreto riferimento ai nominativi di clienti nuovi o precedenti e al volume di affari conclusi con gli uni e gli altri, valutando come non significativo il dato in sé della lunga durata del rapporto (dal 1990 al 2006); ha considerato insufficiente, ai fini probatori, la produzione del prospetto contenente l’elenco dei movimenti dal 1991 al 2007, anche in ragione della contraddittorietà dei dati dal medesimo desumibili.
3. Ha dato atto di come il ricorso introduttivo di primo grado contenesse anche il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela spettante in base all’Accordo Economico Collettivo, al fine del raffronto con l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., ma ha sostenuto che la mancata proposizione di una domanda, anche subordinata, di condanna al pagamento della indennità prevista dalla accordi collettivi precludesse qualsiasi statuizione sul punto.
4. Avverso tale sentenza il D.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo di ricorso il D.A. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.
2. Ha dedotto di avere dimostrato i presupposti richiesti dall’art. 1751 c.c. sia attraverso presunzioni semplici (la lunga e proficua durata del rapporto), sia mediante la produzione del prospetto dei movimenti degli ultimi sedici anni, laddove la società si era limitata a contestare il credito, senza in alcun modo provare i fatti a fondamento dell’eccezione, essendo ininfluenti a tal fine le testimonianze raccolte. Avrebbe quindi errato la Corte d’appello nel ritenere non provati i fatti costitutivi della domanda laddove, al contrario, erano non dimostrati i fatti posti a base dell’eccezione di controparte.
3. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito posto a base della decisione il decremento dei movimenti verificatosi negli ultimi anni del rapporto, senza considerare che esso era conseguenza dell’illegittimo comportamento della Ceramica.
4. Col terzo motivo di ricorso il D.A. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere, una volta negata l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., omesso di condannare la preponente al pagamento dell’indennità suppletiva di clientela.
5. Ha precisato di avere, nel ricorso introduttivo della lite (di cui ha trascritto le conclusioni), chiesto la condanna di controparte al pagamento delle somme dovute “a titolo di indennità di preavviso, indennità di fine rapporto ed indennità di maneggio denaro”; ha argomentato come la domanda della “indennità di fine rapporto” comprendesse sia l’indennità suppletiva di clientela standard, prevista come obbligatoria dall’A.e.c., sia l’indennità suppletiva di clientela meritocratica di cui all’art. 1751 c.c. e come la Corte di merito avesse erroneamente interpretato la domanda, escludendo che fosse stato richiesto il pagamento dell’indennità prevista dagli A.e.c..
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
7. La Corte di merito ha correttamente applicato la regola di distribuzione dell’onere probatorio, ponendo a carico del D.A. l’onere di allegare e provare i requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. ai fini della “indennità in caso di cessazione del rapporto”, non risultando gli stessi pacifici, data l’avvenuta contestazione (non eccezione) ad opera della società; ha ritenuto che tale onere non fosse stato adempiuto da parte dell’agente (“oltre a non esservi alcuna prova dell’acquisizione di nuova clientela, dall’unico documento prodotto non è dato neppure evincere il sensibile sviluppo di affari con i clienti precedenti”). Nessuna violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 1751 c.c., è quindi configurabile.
8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si conforma al modello legale del nuovo vizio motivazionale, risultante dalle modifiche introdotte con D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis (sentenza pubblicata il 5.4.17), come tratteggiato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053 del 2014. Le censure investono, nella sostanza, la valutazione operata dalla Corte di merito quanto alla prova documentale fornita dall’agente.
9. Non appare configurabile neanche un vizio di carenza assoluta di motivazione tale da integrare la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. che presuppone, secondo quanto statuito nella citata pronuncia delle Sezioni Unite una “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente1, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione“. Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere la domanda di indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c..
10. Il terzo motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che il ricorso in esame non specifica se e in che modo la pretesa domanda subordinata, di condanna al pagamento dell’indennità suppletiva di clientela prevista dall’A.e.c., fosse stata riproposta dall’agente, totalmente vittorioso in primo grado, nella memoria di costituzione in appello (la sentenza d’appello riporta sul punto unicamente le conclusioni di rigetto dell’impugnazione).
11. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, nel giudizio di appello, le domande proposte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda principale, pur non necessitando di essere veicolate attraverso un’impugnazione incidentale, devono essere espressamente riproposte, pena l’effetto di tacita rinuncia sancito dall’art. 346 c.p.c., non potendo quest’ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell’impugnazione (Cass. n. 7457 del 2015; Cass. n. 27570 del 2015; Cass. n. 15223 del 2005).
12. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui aIl’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.