CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 aprile 2018, n. 8908
Tributi locali – TARSU – Accertamento – Parcheggio – Vincolo di destinazione ad uso pubblico – Contenzioso tributario
Fatti di causa
Il Comune di Novara propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 22/12/2009, depositata il 7/4/2009, della Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale – in controversia concernente avviso di accertamento emesso per TARSU, anno 2007, in relazione alle superfici coperte, adibite a parcheggio, del Centro Commerciale San Martino – è stato rigettato l’appello dell’ente impositore e confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto l’impugnazione della contribuente ed annullato il provvedimento impositivo sul rilievo che, trattandosi di “posteggi ad uso pubblico”, il diritto di proprietà è “fortemente affievolito”, dato che la contribuente “non ha l’esclusività dell’occupazione e della detenzione” delle superfici medesime, le quali risultano prive dei presupposti di cui all’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993, per l’applicazione della tassa.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’efficacia espansiva del giudicato formatosi sulla imposta per l’anno 2004 non preclude l’autonomo accertamento della debenza della TARSU per una diversa annualità, per di più in forza di argomentazioni diverse da quelle oggetto del precedente giudizio intercorso tra le parti, e che “il vincolo di destinazione ad uso pubblico” del parcheggio coperto ne esclude l’assoggettamento alla tassa, non essendo dissimile la condizione delle superfici coperte da quella delle superfici scoperte, con identica destinazione, per le quali “il Comune non esige il pagamento della TARSU”.
La Centro Commerciale San Martino s.r.l. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione il Comune ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., giacché la CTR, pur avendo escluso l’opponibiIità del giudicato esterno, avuto riguardo alla sentenza della CTR del Piemonte n. 55/22/2007, afferente la TARSU relativa all’anno 2004, ha tuttavia erroneamente fatto riferimento ad argomenti, quali il libero convincimento del giudice e la diversità dei periodi d’imposta, e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il quesito di diritto.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., giacché la CTR ha escluso che il vincolo del giudicato esterno possa invocarsi in controversie riguardanti periodi d’imposta successivi, senza considerare la identità degli elementi costitutivi della fattispecie e delle disposizioni normative applicabili che militano nel senso della tassabilità delle superfici coperte adibite a parcheggio, e formula il quesito di diritto.
Con il terzo motivo deduce la omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la CTR ha ritenuto apoditticamente di escludere l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla debenza della imposta in ragione della diversità degli argomenti esaminati nei due giudizi, senza tuttavia esaminare partitamente le questioni esposte negli scritti difensivi, nella sostanza sovrapponibili, poggiando la pretesa impositiva sulla circostanza che le superfici in questione risultano strutturalmente e funzionalmente collegate al centro commerciale e quotidianamente utilizzate dai clienti sia del supermercato che dei molteplici esercizi commerciali ivi esistenti, e formula il quesito di diritto.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 62, D.Lgs. n. 507 del 1993, giacché la CTR ha ritenuto non ricorrere i presupposti per l’applicazione della TARSU in ragione del vincolo di destinazione ad uso pubblico del parcheggio coperto in proprietà della società contribuente la quale vedrebbe così ridotte le possibilità di un uso esclusivo dell’area, senza considerare che ciò non comporta la perdita del diritto dominicale, né della detenzione dell’area medesima, che costituisce il presupposto della imposizione, e formula il quesito di diritto.
Con il quinto motivo deduce la insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la CTR non ha chiarito il perché l’uso pubblico del parcheggio escluderebbe al detenzione in capo alla contribuente delle corrispondenti superfici, e formula il quesito di diritto.
Con il sesto motivo deduce la insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, non essendo conclusivo il rilievo della CTR circa la mancata tassazione, da parte del Comune, delle superfici scoperte aventi la medesima destinazione, circostanza che di per sé non può determinare la esenzione dall’imposta di quelle coperte, oggetto di causa, e formula il quesito di diritto.
I primi tre motivi, scrutinagli congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento.
La decisione dei giudice di appello è censurabile sotto diversi profili alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, “In tema di contenzioso tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l’accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio, non trovando ostacolo l’efficacia del giudicato nell’autonomia dei periodi d’imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.” (Cass. n. 18875/2016, 21395/2017, n. 25798/2017).
In altri termini, l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, ma è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo (Cass. n. 30711/2011).
Ne discende, nel caso di specie, che la diversità degli atti impositivi impugnati, l’uno riferito all’annualità 2004, l’altro riferito all’annualità 2007, non è da sola sufficiente ad escludere l’effetto preclusivo del giudicato tra le parti, in quanto il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. opera nella materia de qua entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato), ed è proprio su tali profili che l’attenzione dei giudici di appello si sarebbe dovuta concentrare, al fine di far emergere l’identità o meno dell’oggetto dei giudizi medesimi, riferita al rapporto tributario sottostante, senza trascurare, al riguardo, la denuncia di variazione di cui all’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 2007, interessante una porzione dell’area convenzionalmente destinata ai parcheggi, medio tempore intervenuta, elemento non investito dalla decisione “pregiudicante” e che, secondo le deduzione del Comune, segna una sostanziale differenza tra la fattispecie esaminata dalla CTR del Piemonte nella sentenza n. 55/22/2007, e quella esaminata nella sentenza n. 22/12/2009 impugnata per cassazione.
Gli ulteriori tre motivi, anch’essi scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati, in quanto le esclusioni dal pagamento del tributo, ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993, dipendono dalla sussistenza di condizioni oggettive che impediscono la presunzione di rifiuti, quali la natura o il particolare uso delle superfici, la loro oggettiva condizione di non utilizzabilità immediata, e siffatta prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, che legittima l’esenzione dal pagamento della TARSU, è ad esclusivo carico del contribuente, che deve fornire all’Amministrazione tutti gli elementi all’uopo necessari.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone dei territorio comunale (Cass. n. 17703/2004, n. 13086/2006, n. 17599/2009, n. 775/2011, n. 17623/2016).
I giudici del merito avrebbero dovuto considerare che “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti … ” (art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 50771993), ed in conseguenza avrebbero dovuto accertare se la contribuente avesse effettivamente dimostrato i presupposti fattuali per poter beneficiare citate esclusioni dall’assoggettamento al tributo, e non limitarsi a rilevare “il vincolo di destinazione ad uso pubblico” del parcheggio coperto per cui è causa, destinazione funzionale dell’immobile che non conduce affatto a ritenere che lo stesso sia improduttivo di rifiuti solidi urbani.
Questa Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione” (Cass. n. 14770/2000), e nella fattispecie in esame non viene dai giudici di appello individuata alcuna ipotesi di esonero dall’imposizione, ai sensi del D.Lgs. n.507/1993, art. 62, comma 2, e neppure viene indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.
Né, d’altro canto, assume rilievo conclusivo la circostanza che “il Comune non esige il pagamento della TARSU ” in relazione alle superfici scoperte destinate a parcheggio del centro commerciale, poiché l’argomentazione si pone in palese contraddizione con la normativa primaria innanzi esaminata, in forza della quale anche per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l’esenzione della quale più volte si è detto in precedenza (Cass. n. 5047/2015, n. 18500/2017).
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata, con rinvio alla medesima CTR la quale provvederà a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, anche per le spese del presente giudizio.
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