CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2020, n. 7087
Contributi figurativi – Diritto a pensione – Misura della pensione – Erronee informazioni fornite dall’Inps
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone di rigetto della domanda di A.S. volta ad ottenere l’indennizzo, di cui all’art. 7, comma 3, DLGS n. 207/1996, relativo al periodo dalla presentazione della domanda in data 27/4/1998 a quella dell’avvenuto riconoscimento in data 1/11/1998, nonché il risarcimento del danno per avere l’Istituto erroneamente comunicato la valenza dei contributi figurativi di cui al citato Dlgs n 207/1996, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della misura della pensione stessa.
La Corte ha rilevato che la mancata attribuzione del beneficio era derivato dalla mancanza della richiesta da parte del S. di cancellazione dal REC (registro esercenti commercio), elemento costitutivo per l’attribuzione del beneficio.
Quanto all’erronee informazioni fornite dall’Inps ha rilevato che il tenore delle informazioni generali date dall’Inps non valevano a radicare la responsabilità dell’ente, essendo l’assistito in grado di conoscere e di controllare, eventualmente con l’ausilio di un legale o di istituzioni a ciò deputate, l’effettiva disciplina applicabile e che analoghe osservazione dovevano essere date con riferimento all’affermazione secondo cui l’osservanza di tempi più rapidi per l’istruttoria da parte dell’Inps lo avrebbe reso edotto della necessità di cancellarsi dal REC.
2. Avverso la sentenza ricorre il S. con 6 motivi ulteriormente illustrati con memoria.
Resiste l’Inps eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in cassazione.
Ragioni della decisione
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Esclusa la fondatezza dell’eccezione di difetto di procura dell’Inps atteso che la procura risulta rilasciata dal commissario straordinario dell’Istituto ” dott. V.G.”, che come tale è il legale rappresentante dell’Istituto, va rilevato che il ricorso risulta notificato oltre l’anno della pubblicazione della sentenza impugnata. Quest’ultima risulta depositata il 4/2/2013 ed il ricorso passato per la notifica il 18/3/2014 e dunque, oltre l’anno fissato dall’art. 327 cpc, nella versione applicabile ratione temporis.
Priva di fondatezza è l’osservazione di parte ricorrente secondo cui il ricorso in Cassazione non era tardivo in quanto avrebbe dovuto tenersi conto della sospensione del termine feriale. Tale argomento è infondato.
Non inducono, infatti, un diverso convincimento le osservazioni contenute nella memoria ex art. 378 cpc depositata dal ricorrente,non risultando in essa dedotti argomenti idonei a dissociarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui in materia del lavoro e della previdenza non trova applicazione la sospensione citata di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941, valutate le esigenze di speditezza e concentrazione che giustificano l’applicazione della deroga in tali cause.
Nella specie si tratta di questione che attiene alla materia della previdenza avendo ad oggetto la richiesta di indennizzo di cui all’art. 7, comma 3, DLGS n. 207/1996, ed anche una richiesta di risarcimento per le informazioni che il ricorrente assume di aver assunto dall’Istituto incidenti sul trattamento richiesto.
4. Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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