CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 marzo 2019, n. 7118
Imposte locali – ICI – Accertamento – Attribuzione di nuove rendite catastali – Immobili inagibili
Fatti di causa
La società T.G.P.I. S.R.L., proprietaria di due immobili in Marghera risalenti al 1940, impugnava l’avviso di accertamento ICI del Comune di Venezia per l’anno 2005, emesso a seguito di notifica del 30.10.2010, da parte dell’Agenzia del Territorio, dell’attribuzione delle nuove rendite catastali.
La società censurava il provvedimento perché aveva applicato l’imposta nella misura intera e non già al 50%, nonostante si trattasse di immobili inagibili per vetustà, circostanza di cui il Comune era a conoscenza attraverso la documentazione depositata dalla società per l’inizio dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2007; in particolare, nella DIA erano indicati lavori di “ricostruzione integrale delle coperture crollate compresi gli elementi strutturali”, che dimostravano l’inagibilità degli edifici.
La CTP di Venezia, con sentenza del 9 febbraio 2012, riteneva provata l’inabitabilità degli immobili per il 2005 e rideterminava l’imposta nella misura del 50% di quella accertata.
Con la sentenza oggi impugnata la CTR del Veneto rigettava l’appello proposto dal Comune di Venezia e confermava la decisione del primo giudice.
Avverso la sentenza della CTR, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Venezia con due motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il Comune di Venezia deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 C.P.C., per avere i giudici di appello ritenuto applicabile la normativa che consente al contribuente di ottenerne la riduzione in caso di fatiscenza (art. 8 Regolamento ICI Comune di Venezia, art. 8 D.Lgs. 504/1992), pur in mancanza della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell’unità immobiliare, e ciò perché il contribuente non era in possesso della relativa dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale né aveva presentato, prima dell’emanazione dell’atto impositivo (notificato con R.R. in data 5 dicembre 2010) dichiarazione sostitutiva ai sensi del citato regolamento ICI; con la conseguenza che il Comune non aveva potuto effettuare il relativo controllo dello stato di inagibilità degli immobili.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere i giudici del gravame ritenuto che il Comune di Venezia fosse al momento dell’imposizione già a conoscenza dello stato di inagibilità degli immobili perché lo strumento usato dalla Società Triveneta per rendere edotta l’Amministrazione dello stato dei luoghi, ovvero la D.I.A, presentata nel 2007, non sarebbe idoneo a dimostrare lo stato di fatiscenza degli immobili, dato che per gli stessi si richiedeva un intervento di manutenzione straordinaria.
1.1 Il primo motivo di impugnazione è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.
Ai sensi del c. 2 dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per fruire della riduzione dell’imposta nella misura del 50% “il contribuente dovrà essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale oppure, in alternativa, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 indicando il periodo dell’anno in cui sussistono le suindicate condizioni”.
Nel caso in esame mancano le condizioni per l’applicazione della riduzione: manca infatti la dichiarazione di inagibilità degli immobili relativa all’anno di contribuzione (2005), mentre la dichiarazione sostitutiva dell’accertamento dell’inagibilità è stata presentata soltanto nell’anno 2011.
La presentazione della documentazione (DIA) relativa all’esecuzione di lavori al fine di rendere abitabili e/o agibili gli immobili e cambiarne la destinazione d’uso (da attività artigianale a direzionale) con l’indicazione di tutti gli interventi eseguiti (cd. stati di avanzamento), è avvenuta soltanto nell’anno 2007 e non può costituire prova della conoscenza da parte del Comune dello stato di inagibilità degli immobili per l’anno di imposta 2005.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso introduttivo della T.G.P.I. S.R.L.
Le spese delle fasi di merito vanno integralmente compensate tra le parti data la peculiarità della controversia.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte contribuente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito. Condanna il contribuente a rimborsare in favore del ricorrente Comune di Venezia le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 2.300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.