CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. 30055
Studio legale – Omessi contributi – Titoli esecutivi – Notifica mediante consegna al custode – Disconoscimento ex artt. 214, 215 c.p.c. – Requisiti di specificità e di determinatezza – Assenza
Rilevato che
1. La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 2190/2019, ha confermato la pronuncia resa il 12.12.2019 dal Tribunale della stessa sede con cui era stato rigettato il ricorso promosso dallo studio legale I.-C. diretto ad accertare l’inesistenza della notifica sui titoli esecutivi azionati e comunque l’intervenuta prescrizione delle relative pretese contributive: in particolare, di una cartella di pagamento e di quattro avvisi di addebito in relazione ai quali era stata emessa intimazione di pagamento notificata il 24.25/6/2018.
2. Il Tribunale aveva, da un lato, ritenuto che dalla documentazione prodotta in atti risultasse la regolare notificazione dei titoli; dall’altro, aveva reputato generico il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche effettuato dal ricorrente.
3. I giudici di seconde cure, a fondamento della loro decisione, dopo aver rigettato l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, hanno ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta da quest’ultima, considerandola prova idonea a dimostrare la rituale notifica dei titoli oggetto del giudizio e hanno, altresì, ritenuto che l’invocato disconoscimento della conformità delle copie dei documenti prodotti dagli originali da parte dello studio fosse assolutamente generico così come generica era la aspecifica dichiarazione di illeggibilità delle sottoscrizioni apposte sulle relative relate di notifica; hanno, poi, dato atto che l’INPS aveva prodotto in giudizio copia delle relate di notifica dei relativi avvisi di addebito che, riportando un codice a barre con sotto indicato il numero della raccomandata ripreso sull’avviso di ricevimento, erano facilmente collegabili agli stessi; hanno, inoltre, precisato che le notifiche erano corrette in quanto avvenute a mezzo posta ed eseguite direttamente dall’Ufficio finanziario con consegna al custode dello stabile; hanno sottolineato, pertanto, che, stante la rituale notifica della cartella e degli avvisi di addebito, non si era verificata alcuna prescrizione in relazione al credito azionato.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione lo studio legale I.-C., affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso INPS e INAIL. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita ai soli fini di partecipare all’eventuale udienza pubblica, senza svolgere alcuna attività difensiva.
5. Con ordinanza interlocutoria n. 11150 del 2022 della Sesta Sezione Lavoro di questa Corte la causa è stata rimessa alla IV Sezione Ordinaria e successivamente fissata alla pubblica udienza del 6 luglio 2022.
6. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. per aver la Corte territoriale ritenuto erroneamente irrilevante e infondato il tempestivo disconoscimento ex artt. 214, 215 c.p.c. effettuato dal ricorrente sulla base del rilievo secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata deve essere effettuato nella prima udienza successiva alla produzione e deve presentare i caratteri di specificità e di determinatezza. Si sostiene che alla prima udienza, innanzi al Tribunale, era stata disconosciuta la documentazione, con riferimento alle ricevute degli avvisi di addebito prodotti in copia dall’INPS, poiché illeggibile la sottoscrizione ed il timbro della data di ricezione e che l’INPS in ogni caso non aveva effettuato alcuna produzione in originale né aveva chiesto nessuna procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. Si precisa, inoltre, che il disconoscimento era stato reiterato in appello e, quindi, la sottoscrizione, apposta ai suddetti avvisi, non poteva assumere valore legale.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., conseguente al tempestivo e specifico disconoscimento effettuato dal ricorrente ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c. relativamente alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento dell’INPS.
4. Con il terzo motivo viene censurata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale fornito una motivazione apparente circa le ragioni per le quali era possibile reputare autentiche le sottoscrizioni apposte nelle relate di notifica e quindi idonee a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di contestazione.
5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell’art. 26 u.c. del d.p.r. n. 603/72, per avere la Corte territoriale ritenuto regolarmente notificati la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento, effettuate da messo notificatore e non tramite posta come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, senza che fosse stata data prova della ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, sebbene ricorresse l’ipotesi di consegna dell’atto notificato a persona diversa dal destinatario.
6. I primi due motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
7. Come già evidenziato nello storico della presente pronuncia, la Corte distrettuale ha ritenuto generico sia il disconoscimento della conformità delle copie ai documenti prodotti agli originali (pag. 10 della motivazione), sia quello relativo alla autenticità delle sottoscrizioni apposte (pag. 11 della motivazione) rilevando che la generica e aspecifica dichiarazione di illeggibilità della sottoscrizione, effettuata dal difensore all’udienza del 18.9.2018, non soddisfava i requisiti di specificità e di determinatezza prescritti dalla legge.
8. L’assunto è corretto in punto di diritto in quanto conforme ai precedenti statuiti in sede di legittimità (Cass. n. 1537/2018; Cass. n. 12448/2012); in punto di fatto, poi, va evidenziato che l’accertamento della sussistenza dei requisiti di validità del disconoscimento, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamene motivato (Cass. n. 18042/2014), come avvenuto nel caso in esame.
9. La censura circa la obliterazione dell’ulteriore disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni, effettuato all’udienza del 18.9.2018, non risulta essere, di conseguenza, pertinente alla ratio decidendi della gravata sentenza.
10. Il terzo motivo è infondato.
11. Invero, risulta ormai denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionale rilevante, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia sì esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 14762/2019; Cass. n. 3819/2020).
12. Nel caso di specie tali vizi non sono ravvisabili in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali era possibile reputare autentiche le sottoscrizioni apposte nelle relate di notifica e, pertanto, idonee a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di contestazione.
13. Anche il quarto motivo è infondato.
14. La Corte territoriale ha ritenuto regolare la notifica degli avvisi di addebito nell’ambito di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta ed eseguito direttamente dall’Ente impositore.
15. Va premesso che, dalle stesse relate di notifica trascritte da parte ricorrente nell’atto introduttivo, lì dove l’atto risulta consegnato al custode dello stabile, è indicato che risulta effettuata la raccomandata informativa.
16. La doglianza di cui al motivo attiene al fatto che l’ADER non aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative.
17. Orbene, osserva questo Collegio che, qualora gli atti in oggetto siano stati effettivamente notificati con la procedura semplificata ex art. 26 n. 602/73, applicandosi le norme concernenti i servizio postale ordinario, non — era addirittura necessaria una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica che, però, nel caso di specie, risulta comunque effettuata (Cass. n. 2229/2020; Cass. n. 20700/2020).
18. Ma anche nell’ipotesi in cui si fosse in presenza di un procedimento notificatorio effettuato tramite messo notificatore ex art. 60 co. 1 lett. a) dPR n. 600/1973 mediante consegna nelle mani del portiere, era necessaria unicamente la spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139 co. 4 cpc perché, come si evince dal recente pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 10012/2021), una più semplificata disciplina (rispetto a quella secondo cui nei casi di irreperibilità temporanea si richiede la prova anche dell’avviso di ricevimento) riposa sulla circostanza che nelle fattispecie nelle quali l’atto sia consegnato al portiere, dipendente, persona di servizio, addetto alla casa, tra questi soggetti ed il destinatario intercorre un determinato tipo di rapporto ritenuto dal legislatore funzionale alla comunicazione della notificazione per cui è sufficiente il solo invio della raccomandata informativa e non anche la prova del suo ricevimento.
19. In conclusione, in ogni caso non era indispensabile, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, la prova dell’avviso di ricevimento delle raccomandate informative che risultano, invece, effettuate.
20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
21. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore dei soli controricorrenti; nulla per l’ADER che non ha svolto attività difensiva.
22. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l’Agenzia delle Entrate- Riscossione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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