CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30393
Previdenza – Pensione – Riliquidazione – Periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria – Retribuzione pensionabile – Inclusione degli emolumenti extra mensili – Onere della prova
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 2732 del 2015 la Corte di appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di A. C. alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere, a ritroso, dalla domanda giudiziale ed ha condannato l’Inps al pagamento delle relative differenze pensionistiche con decorrenza dal 1.3.2009, oltre interessi legali.
2. Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava, in linea generale, che nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute).
3. Essi rientravano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile, prevista ai fini contributivi della L. n. 153 del 1969, art 12, (poi modificata dal D.Igs. n. 314 del 1997 ed ulteriormente precisata dall’art 24 I. n.183 del 2010), e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art.8.
4. Riteneva la Corte territoriale non assolto l’onere probatorio, a carico dell’ente, debitore della prestazione richiesta, di avere effettivamente operato tale inclusione e che la mancata inclusione era avvalorata dalla Delib. del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 5 dicembre 1986, n. 200, recepita dalla circolare INPS nr. 137/1987 e richiamata al punto 6 della circolare INPS del 24 gennaio 2013, n. 11, che espressamente escludeva le retribuzioni non mensili dalla retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, articolato in due motivi.
6. Resiste A. C. con controricorso.
Ragioni della decisione
7. Con il primo motivo, l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione.
8. Con il motivo si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alla richiesta riliquidazione della pensione nonostante non fosse stata raggiunta la prova, nella specie, della reale mancata inclusione, nella retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa (per i periodi di disoccupazione involontaria), delle voci cosiddette ultramensili e, in particolare, della tredicesima mensilità. Non vi era stata, dunque, prova alcuna dell’inesatto computo della pensione ed erroneamente la Corte di merito aveva posto a carico dell’INPS l’onere di offrire la prova contraria alle pretese del pensionato che, invece, nessuna prova aveva fornito delle proprie allegazioni.
9. Con il secondo motivo, l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod.civ., per essere la sentenza impugnata sorretta da motivazione meramente apparente, in quanto fondata in via esclusiva sulla presenza di una prova in realtà del tutto insussistente. Assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in evidente contraddizione, avendo in premessa affermato che i dati retributivi in possesso dell’Istituto erano comprensivi della tredicesima mensilità e, poi, concluso che vi era stata prova che di tale retribuzione l’Istituto non avesse tenuto conto nel calcolare la contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di disoccupazione.
10. Preliminarmente va rilevato che la società controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legitimatio ad causam, per avere omesso la produzione di documenti diretti a dimostrare il potere rappresentativo del soggetto in nome del quale la persona giuridica è presente in giudizio e, dunque, per carenza di specifica autorizzazione ed esplicito conferimento dei poteri di rappresentanza da parte del legale rappresentante INPS, in favore del dottor A. Crudo, in relazione al conferimento di procura ad litem effettuato da quest’ultimo nel presente procedimento.
11. L’eccezione è priva di pregio, in quanto l’Inps ha richiamato espressamente l’atto notarile con il quale il legale rappresentante dell’INPS ha conferito al direttore centrale dell’Istituto il generale potere di deliberare la costituzione in giudizio (mentre quest’ultimo ha poi conferito procura ai legali dell’Istituto per la singola controversia): l’atto notarile in questione, del quale è stato specificamente indicato il numero di repertorio e gli estremi identificativi, è atto pubblico, conoscibile agevolmente da tutti, ed anche dal controricorrente che aveva modo, dunque, di sincerarsi della provenienza effettiva della potere esercitato e dell’effettiva sussistenza del potere dei legali dell’Istituto di costituirsi in giudizio nell’interesse dell’INPS per la controversia in questione.
12. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato in continuità con quanto già deciso in fattispecie analoga da Cass. nn. 3209 del 2019, 3416 del 2022.
13. Invero, la sentenza impugnata, non sorretta da motivazione apparente, diversamente da quanto si assume con il secondo mezzo di censura, dopo avere affermato l’obbligo dell’INPS di calcolare il trattamento pensionistico includendo nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili, con riferimento all’accredito figurativo dei contributi per disoccupazione ed avere affermato non esservi la prova della inclusione medesima, ha comunque positivamente accertato l’inadempimento denunziato dall’assicurato, ritenendo non essere stati inclusi gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile.
14. Correttamente la sentenza impugnata ha attribuito all’INPS l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi di fatto estintivo della obbligazione a suo carico, ex lege, e l’INPS, pertanto, avrebbe dovuto specificare, in questa sede, gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa.
15. L’ente ricorrente si è, invece, limitato ad allegare il difetto di prova della mancata inclusione di tali emolumenti – invertendo, in tali termini, l’onere della prova, ponendolo a carico del soggetto-creditore – e ad invocare una presunzione di inclusione di detti emolumenti, in tal guisa sollecitando inammissibilmente questa Corte di legittimità a compiere una non consentita valutazione presuntiva di segno opposto a quella compiuta dal giudice del merito.
16. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati V.D.M. e C.S. dichiaratasi antistatari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge da distrarsi in favore degli avvocati V.D.M. e C.S.. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
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