CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2020, n. 4625 – Il principio della territorialità dell’obbligo contributivo le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, prevede l’obbligo per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri di applicare la contribuzione del luogo lavorativo