CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2020, n. 4625
INPS – Accertamenti ispettivi – Opposizione alla cartella esattoriale – Pagamento di contribuzione previdenziale – Regolarizzazione contributiva del personale rumeno – Contratto d’appalto – Fornitura di costruzioni di legno realizzate in Romania ed assemblate in Italia – Obbligo contributivo ed assicurativo
Fatti di causa
1. Con sentenza del 12 giugno 2013, la Corte d’appello di Perugia, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I., avverso la sentenza di primo grado, resa nei confronti della C.L. Costruzioni s.r.I., che aveva rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale era stata o ingiunto alla stessa società il pagamento di contribuzione previdenziale sulla base di accertamenti ispettivi.
2. In particolare, era stata ritenuta la responsabilità della C.L. Costruzioni s.r.l. in ordine alla regolarizzazione contributiva del personale rumeno di C.L.C. S.r.l., società di nazionalità rumena, che aveva stipulato un contratto d’appalto con C.L. Costruzioni s.r.l. avente ad oggetto la fornitura, da parte della prima, di costruzioni di legno realizzate in Romania ed assemblate in Italia.
3. Fallita, nelle more del giudizio d’appello, la C.L. Costruzioni s.r.l., il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela del fallimento.
4. La Corte territoriale ha condiviso la pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuto insussistente l’obbligo contributivo in ragione dell’infondatezza della tesi dell’INPS secondo la quale tale obbligo deriverebbe dal contenuto dell’art. 3 d.lgs. n. 72 del 2000 che prevede la responsabilità solidale dell’appaltante e dell’appaltatore transnazionale, posto che tale solidarietà riguarda soltanto le obbligazioni verso i lavoratori dell’appaltatore per quanto attiene alle retribuzioni ed alle condizioni di lavoro. Nella definizione di < condizioni di lavoro> non rientra, ad avviso della Corte, l’obbligo del versamento contributivo in assenza di espressa previsione normativa; del resto, tale omissione si giustifica con la circostanza che tale contribuzione, riferita a lavoratori stranieri, non avrebbe apportato alcun beneficio ai medesimi attesa la mancanza di meccanismi di ricongiunzione o di totalizzazione in difetto di apposite convenzioni tra l’Italia e la Romania.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo.
Fallimento C.L. Costruzioni s.r.l. resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155; del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27 e del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 40 ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, deduce che lo stesso contratto di appalto del 15 ottobre 2003 aveva previsto che l’appaltatore avrebbe eseguito le componenti strutturali delle costruzioni in Romania e che per il montaggio delle medesime componenti in Italia sarebbe stata mandata una squadra di quattro operai specializzati e che in effetti la committente aveva più volte richiesto le necessarie autorizzazioni di lavoro per lo svolgimento di attività da parte di nove lavoratori rumeni senza che fosse versata alcuna contribuzione previdenziale.
1.1. Ad avviso del ricorrente, pur riconoscendosi che il d.lgs. n. 72 del 2000 non regola la materia degli obblighi previdenziali in ipotesi di attività lavorativa di soggetti extracomunitari ( come erano all’epoca i cittadini rumeni), occorre fare applicazione della regola generale dettata dal R.D.L. n. 1827, art. 37, secondo la quale sussiste l’obbligo contributivo ed assicurativo in relazione a chiunque presti attività lavorativa in Italia. In tal senso, li ricorrente richiama li precedente di questa Corte di cassazione n. 16244 del 2012, secondo il quale, in tema di contribuzione previdenziale dovuta per lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata società italiana, fatta salva l’ipotesi in cui un accordo tra uno Stato membro della Comunità europea ed uno Stato extracomunitario preveda espressamente una deroga al principio della territorialità dell’obbligo contributivo per effetto di una condizione di reciprocità, la società distaccataria è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività, a prescindere dal fatto che gli stessi lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante il principio della territorialità delle assicurazioni sociali.
2. Il ricorso è infondato.
3. Questa Corte di cassazione ha già avuto occasione di esaminare la questione della applicazione della regola della territorialità dell’obbligazione contributiva in relazione all’attività svolta in Italia da dipendenti di datori di lavoro extracomunitari.
In particolare, cassazione n. 14222 del 2012, richiamata dallo stesso ricorrente, ha avuto modo di affermare che:
– il principio della territorialità dell’obbligo contributivo, che trae fondamento dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, il quale stabilisce che le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri, è stato adottato anche dalla legislazione della Comunità Europea, posto che l’art. 13, comma 2, lettera a) del Regolamento CEE del 14 giugno 1971 n. 1408, stabilisce che, fatta salva la riserva delle disposizioni degli artt. da 14 a 17, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
– tale regolamento non è tuttavia applicabile laddove i lavoratori occupati per un determinato periodo in Italia siano cittadini di Stato extracomunitario ed, in tal caso, occorre verificare, ai fine di escludere l’ipotesi, in astratto possibile, di una deroga al suddetto principio di territorialità per effetto di una qualche speciale condizione di reciprocità, se quest’ultima è realmente prevista da un accordo internazionale;
– pertanto, fatta salva l’ipotesi in cui un accordo tra uno Stato membro della Comunità europea ed uno Stato extracomunitario preveda espressamente una deroga al principio della territorialità dell’obbligo contributivo per effetto di una condizione di reciprocità, nel caso di impiego di lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata società italiana, quest’ultima è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività, a prescindere dal fatto che gli stessi lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante li principio della territorialità delle assicurazioni sociali.
4. Tale orientamento è stato seguito anche da Cass. n. 4351 del 2015, pur senza l’importante precisazione che la regola della territorialità scatta ove risulti accertata la posizione di effettivo datore di lavoro dei soggetto italiano presso cui prestano la propria opera i lavoratori stranieri, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività.
5. In tempi più recenti, Cass. 6601 del 2018 ha ulteriormente precisato che il principio della territorialità dell’obbligo contributivo in campo previdenziale risponde all’esigenza, segnalata dalla dottrina, di ancorare le condizioni del costo del lavoro al principio di parità tra lavoratori e di proteggere il sistema statale da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare (al ribasso) le dinamiche concorrenziali.
6. Si è pure precisato che rispetto al principio generale della territorialità della legge previdenziale italiana, nei confronti dei Paesi dell’Unione Europea ai quali si applicano i Regolamenti comunitari oggi vigenti (art. 12, del Regolamento 29 aprile 2004, n. 883, con le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 465/2012), e degli altri Paesi con i quali siano state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, può assumere carattere derogatorio la fattispecie del distacco. Esso consente di fare eccezionale applicazione del regime previdenziale del Paese di provenienza per un determinato periodo, secondo quanto previsto dai singoli accordi laddove il datore di lavoro eserciti abitualmente le sue attività nello Stato distaccante o sussista uno stretto legame organico tra l’impresa distaccante ed il lavoratore distaccato.
7. Inoltre, si è esaminato il rapporto intercorrente tra la richiamata regola della territorialità dell’obbligazione contributiva ed il disposto dell’art. 27, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 286 del 1998 che rinvia al regolamento di attuazione la disciplina di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie.
8. In particolare, si è affermato che detta norma ha l’esclusiva finalità di disciplinare l’ingresso di particolari tipi di lavoratori in territorio italiano senza incidere, neanche indirettamente, sul principio di territorialità dell’obbligo contributivo.
9. Quanto sin qui esposto, circa i criteri di operatività della regola della territorialità dell’obbligazione contributiva, postula il presupposto fattuale che la pretesa contributiva poggi sulla affermazione da parte dell’ente previdenziale dell’effettivo svolgimento da parte dei lavoratori extra comunitari di attività lavorativa a favore del datore di lavoro italiano che ne riceve le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività, senza che, a tal fine, possa essere considerato equivalente il mero dato della richiesta di autorizzazione ex art. 27 comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 288 del 1998.
10. Nel caso di specie difettano tali elementi essenziali per l’attivazione della regola della territorialità, in quanto in alcun punto la sentenza impugnata ha accertato tali circostanze, né il ricorrente ha evidenziato e trasfuso in motivo di ricorso per cassazione l’omessa valutazione di tali tatti storicamente accaduti ed oggetto di discussione tra le parti. Anzi, alla pagina 7 del ricorso sub c) d) ed e), il ricorrente si è limitato a riportare il dato che dalle indagini ispettive era emerso che la committente italiana aveva più volte richiesto le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività lavorativa in Italia senza versare i contributi relativi a nove lavoratori rumeni.
11. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi e spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre spese accessorie di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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