CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2019, n. 33653
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. – Correzione di errore materiale nella sentenza – Non può toccare il contenuto concettuale della decisione
Fatti di causa
La società R. r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale della Lombardia sezione di Brescia n. 195/14 depositata il 18.11.2013.
La vicenda trae origine dalla notifica in data 8 aprile 2011 di tre avvisi di accertamento, da parte della Direzione provinciale di Cremona, con cui l’Ufficio pretendeva maggiori imposte a titolo IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni e interessi, per gli anni 2006, 2007 e 2008.
La società contestava la percentuale di ricarico del 93,39% sul venduto e opponeva gli “avvisi” innanzi alla CTP di Cremona, che accoglieva il ricorso.
L’ufficio appellava tale decisione e la CTR, sezione di Brescia, riteneva parzialmente fondato il gravame, confermando l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008, rideterminando invece la percentuale di ricarico per gli anni 2006 e 2007 nella misura dell’84%.
L’Agenzia delle Entrate presentava istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. chiedendo la modifica della percentuale di ricarico, indicata nella sentenza nella misura del 84%, in quella del 89%, ritenendo la prima frutto di mero errore di calcolo.
La CTR provvedeva in tale senso con l’ordinanza n.819/67/14 del 12.05.2014.
A base del ricorso in esame la società ha posto quattro motivi.
Con il primo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.287 cpc, ritenendo che l’ordinanza di correzione della commissione fosse stata adottata al di fuori dell’ambito di applicazione del citato art. 287 c.p.c..
Con il secondo si duole della violazione dell’art. 32 dpr 600/73 e dell’art. 51 dpr 633/72, per aver posto la CTR, tra i motivi della decisione, l’omessa contestazione del contribuente nel corso della verifica, laddove non avrebbe potuto tenerne conto come elemento di prova.
Con il terzo censura violazione art. 39 comma 1 lett.d) dpr 600/73 per essere l’accertamento basato esclusivamente su presunzioni, senza tener conto degli ulteriori elementi di fatto indicati e documentati dal contribuente.
Con il quarto deduce l’omessa motivazione sulla ragioni per cui il giudice regionale aveva ritenuto la sentenza di primo grado non condivisibile quanto all’anno 2008, così in sostanza violando l’art. 36 comma 2 n.4 del d.lgs 546/92.
Non ha presentato controricorso l’agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto che la decisione del giudice d’appello, come integrata e corretta con l’ordinanza del 12.5.2014, sia affetta da nullità per aver la commissione territoriale ritenuto applicabile la procedura ex art. 287 c.c. in un caso non riconducibile ad errore materiale e quindi al di fuori dello schema delineato dalla citata norma.
La doglianza è fondata.
Infatti, la sentenza impugnata, per motivare il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, dopo aver confermato l’accertamento dell’Ufficio per il 2008, ha ritenuto che la percentuale di ricarico relativa agli anni 2006 e 2007 poteva essere fissato in una misura mediana, tra la percentuale fissata dall’ufficio (93,39) e quella indicata dalla parte (75,93), pari all’84%.
In tale decisione non è ravvisabile alcun errore materiale da correggere con la procedura ex art. 287 c.p.c. Dall’esame complessivo della sentenza, si evince infatti che il giudice regionale, nell’indicare i termini rispetto ai quali trarre la media della percentuale di ricarico applicabile, ha fatto riferimento, da un lato, a quella accertata dall’Ufficio (93,39) e dall’altro quella indicata dal ricorrente nei suoi atti defensionali. Ciò si desume chiaramente dalla lettura della parte narrativa della stessa decisione, in cui i due parametri, rispetto ai quali il giudice di merito avrebbe calcolato la media, sono, appunto, indicati. Nessun richiamo è, invece, desumibile dalla decisione regionale alla percentuale di 85,76%, inserita nella “dichiarazione dei redditi” dalla società. Ad essa la CTR, in base al testo della sua pronuncia, non può ritenersi intendesse riferirsi, avendo posto a base del suo iter motivazionale quanto prospettato dalla parte nel controricorso in appello e già nel ricorso in primo grado.
L’ordinanza ex art. 287 c.p.c. ha operato, quindi, non già una correzione di un errore materiale emendabile, ma una modifica concettuale sostanziale della pronuncia, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la procedura in esame “non può toccare il contenuto concettuale della decisione”. ( ex multis Sez.2- Ordinanza n.5733 del 27/02/2019)
Da quanto sopra discende che il primo motivo di ricorso è fondato, assorbiti gli altri per essere venuto meno l’interesse ad esaminarli.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-sezione di Brescia, in diversa composizione, per nuova valutazione nonché per determinazione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
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