CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 luglio 2018, n. 19091
Lavoro – Malattia professionale – Disturbo uditivo – Diritto al risarcimento del danno – Decorrenza del termine ordinario di prescrizione
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 12/2013, ha respinto il gravame proposto da S.I. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto prescritta, per maturazione del termine decennale, l’azione di risarcimento del danno differenziale e\o complementare per l’ipoacusia da rumore contratta durante le lavorazioni presso C.I. s.p.a.
La Corte territoriale riteneva che dagli atti emergesse la consapevolezza in capo al ricorrente del disturbo uditivo fin da epoca antecedente al febbraio 1994, sicché la richiesta del 2004 era intervenuta dopo che il termine prescrizionale era prescritto.
2. L’I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito da C.I., la quale ha anche depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo il ricorrente adduce la violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. per essere stato ritenuto che la sola conoscenza della malattia e non anche quella dell’origine professionale di essa fosse sufficiente al decorso del termine prescrizionale.
2. Il motivo è fondato.
3. Costituisce infatti ius receptum, qui condiviso perché fondato sull’evidente presupposto che solo un diritto conoscibile può essere esercitato e quindi soggiacere a prescrizione, quello per cui, anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno correlato a malattia professionale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale (Cass. 28 giugno 2011, n. 14281; Cass. 8 maggio 2007, n. 10441; per analoghi principi nel contiguo ambito di domanda di indennizzo I.N.A.I.L., v. più di recente, Cass. 15 gennaio 2016, n. 598 e Cass. 6 febbraio 2018, n. 2842, in quest’ultimo caso con la precisazione espressa, valida anche rispetto alla vicenda oggetto di questa causa, per cui non si può identificare «la conoscenza dell’origine professionale della malattia … con l’esistenza della stessa»).
4. Nel caso di specie la Corte territoriale ha argomentato esclusivamente rispetto alla conoscenza da parte del ricorrente del disturbo uditivo, senza prendere posizione sulle molteplici circostanze, riferite anche negli atti del giudizio di legittimità, potenzialmente rilevanti rispetto alla valutazione della conoscibilità o meno dell’origine professionale della malattia;
5. Pertanto vi è stata violazione dell’art. 2935 c.c., come sopra interpretato e si impone la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché si pronunci tenendo conto dei principi di cui sopra;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
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