CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2020, n. 26313 – La declaratoria, ad opera del giudice della causa di impugnazione cui inerisce il contributo unificato, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio di esso in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione stessa, non ha natura di condanna, né di fatto costitutivo del diritto al raddoppio, ma ha soltanto funzione di agevolazione dell’accertamento amministrativo